Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/04/2011, n. 8667
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Le agevolazioni tributarie in materia di imposta ipotecaria, previste dall'art. 16 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, si applicano, qualora il credito sia stato erogato nei settori specificamente indicati dalla norma, alle operazioni di finanziamento di qualunque durata ed anche se il credito garantito da ipoteca discenda da un contratto di conto corrente. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva negato l'agevolazione in parola, nel caso di un'ipoteca iscritta a garanzia di un credito vantato da una banca nei confronti di una società cooperativa e riguardante il pagamento di un saldo debitorio di conto corrente).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando - Presidente -
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere -
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere -
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16532-2006 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA quale incorporante di COOPERCREDITO SPA, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11 presso lo studio dell'avvocato BRANDA GIANCARLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 94/2004 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA, depositata il 07/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito per il ricorrente l'Avvocato GABRIELE ESCALAR per delega Avv. BRANDA GIANCARLA, che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 7.4.05 la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, confermando la sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto dalla Coopercredito spa contro i diniego opposto dall'Agenzia del Territorio alla istanza di rimborso proposta dalla stessa Coopercredito in relazione alla somma riscossa dall'Agenzia a titolo di imposta ipotecaria per l'iscrizione di una ipoteca giudiziale.
L'ipoteca era stata accesa a garanzia del credito recato da un decreto ingiuntivo emesso a favore della Coopercredito nei confronti della Società Cooperativa Zootecnica Rapolla, e dei relativi fideiussori, per il pagamento del saldo debitorio di un conto corrente bancario. La Coopercredito assumeva che l'imposta ipotecaria non era dovuta in quanto l'iscrizione dell'ipoteca assisteva un credito derivante da una operazione di finanziamento, effettuata mediante scoperto di conto corrente, a favore di una società cooperativa e, pertanto, era esente da imposta a mente del D.P.R. n.601 del 1973, art. 16, n. 4, che estendeva al credito alla
cooperazione i benefici fiscali previsti dall'art. 15 dello stesso D.P.R. a favore del credito a medio/lungo termine. Secondo la contribuente, il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16, n. 4, sarebbe stato applicabile alla fattispecie, ancorché abrogato dalla L. n. 146 del 1998, art. 7 perché quest'ultima legge era entrata in vigore dopo la
stipula del contratto di finanziamento da cui era sorto il credito azionato con il decreto ingiuntivo sulla cui base era stata iscritta l'ipoteca;
a nulla rilevando che sia l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, sia l'emissione de decreto ingiuntivo costituente il titolo di tale iscrizione fossero invece successivi all'entrata in vigore della L. n. 146 del 1998. La Commissione Tributaria