Cass. pen., sez. VII, ordinanza 24/09/2018, n. 40882
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la seguente ORDINANZA sul ricorso pnposto da: DI RAIMONDO GIOVANNI BATTISTA na:o il 18/05/1960 a CATANIA avverso la sentenza del 16/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso a.le parti;sentita la relazione svolta dal Consigliere A E;RILEVATO IN FATTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato D R G B alla pena di complessiva di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro milleottocento di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967 (capo A), 23, commi primo e terzo, L. n. 110 del 1975 (capo B), 648 cod. pen. (capo C) e 697 cod. pen. (capo D) (fattispecie criminose inerenti ad ipotesi di acquisto (o ricezione), detenzione ed occultamento di due pistole a salve modificate in armi comuni da sparo atte all'impiego attraverso parti di canna, armi da considerarsi clandestine e per illegale detenzione di dieci proiettli). Avverso tale sentenza il condannato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione sulla base dei seguenti motivi di impugnazione: 1) violazione dell'art. 3 L. n. 110 del 1975, non essendo ravvisabile tale reato nell'autore di modifica di un'arma giocattolo, in modo da renderla un'arma;2) violazione degli artt. 648 cod. pen. e 23, commi primo e terzo, L. n. 110 del 1975, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione: la Corte territoriale ha riconosciuto il concorso formale tra i predetti reati, ma, dovendosi escludere la configurabilità dell'alterazione dell'arma medesima, per quanto già esposto al punto 1), non poteva integrarsi l'ipotesi criminosa di cui all'art. 23 L. cit..