Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2004, n. 10013
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R R - Presidente -
Dott. G G - rel. Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. F O - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S A, CORALLO C R, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOSUÈ BORSI 3, presso lo Studio PISANO rappresentati e difesi dall'avvocato L C, G I giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
B C S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANI 10, presso l'avvocato D C, rappresentata e difesa dall'avvocato ARMANDO D'IPPOLITO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 127/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 11/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 20/02/2004 dal Consigliere Dott. G G;
udito per il ricorrente l'Avvocato C che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18 dicembre 1995 Sconosciuto Antonio e Corallo Cavallo Rita convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi la Cassa di Risparmio di Puglia s.p.a. e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Brindisi aveva loro intimato (al primo quale debitore principale, ed alla seconda quale fidejubente) di pagare alla Banca la somma di L. 127.180.360 oltre intessi convenzionali e capitalizza- zione trimestrale, a titolo di saldo debitorio di conto corrente e per cambiali agrarie scadute e non pagate.
Con sentenza del 30-31 maggio 1996 il Tribunale di Brindisi rigettava l'opposizione, e la decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Lecce con sentenza del 21 ottobre 1999 - 11 marzo 2000 contro la quale Sconosciuto Antonio e Corallo Cavallo Rita hanno proposto ricorso, notificato alla Banca Carime s.p.a., già Caripuglia s.p.a., sulla base di tre motivi.
Ha resistito, notificando controricorso, la Banca Carime s.p.a.. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 181, secondo comma c.p.c. e degli artt. 187, primo comma e 184 c.p.c.;omessa pronuncia, insufficienza, illogicità e incongruità della motivazione in relazione al fatto - espressamente dedotto in appello come motivo di impugnazione - che il Tribunale, senza motivazione e senza prendere in considerazione le richieste istruttorie formulate dagli opponenti, in assenza di costoro - già costituiti, aveva riservato la causa per la decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 356 c.p.c., violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 1284, 1346 e 1825 c.c., nonché dell'art. 1283 c.c.;falsa
interpretazione dell'art. 7 delle condizioni generali uniformi di conto corrente difetto di motivazione in quanto la Corte d'appello di Lecce, in contrasto sia con la nuova disciplina di cui al TULB sia con l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, ha erroneamente ritenuto la validità della clausola che ai fini della determinazione degli interessi faceva rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza e altrettanto erroneamente ha ritenuto la validità della clausola che consentiva la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. 30 gennaio 1991, n. 31;violazione e falsa applicazione dell'art. 13 disp. prel. c.c., difetto di motivazione in quanto, contrariamente a quanto deciso dalla corte territoriale, la legge non lascerebbe spazi alla valutazione del "merito creditizio", avendo consacrato il diritto dell'obbligato al consolidamento della passività agrarie (cambiali agrarie) nei mutui di soccorso.
Con il quarto motivo, infine, essi hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché difetto di motivazione in quanto la Corte d'appello non ha tenuto conto che l'obbligo di correttezza e quello di diligenza avrebbero imposto alla Banca un rigoroso controllo in ordine alla destinazione del prestito. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. I giudizi di primo e di secondo grado si sono svolti infatti nei confronti della Cassa di Risparmio di Puglia s.p.a., che ha richiesto il decreto ingiuntivo opposto dai ricorrenti e nei cui confronti sono stati diretti sia l'atto di opposizione che ha dato origine al giudizio di primo grado sia l'atto di impugnazione che ha dato origine al giudizio di appello, il ricorso per Cassazione è stato invece rivolto nei confronti della Banca Carine s.p.a., che non ha preso parte in alcun modo ai precedenti gradi di giudizio. D'altra parte i ricorrenti - nonostante l'eccezione al riguardo sollevata dalla resistente - non hanno fornito alcuna prova sia in ordine alla estinzione della Cassa di Risparmio di Puglia s.p.a. e sia con riguardo alla qualità di successore universale della Banca Carime la quale, pertanto, appare priva di legittimazione passiva nella presente controversia. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrenti, in via tra loro solidale. Si liquidano tali spese in favore della resistente nella misura complessiva di Euro 4100, di cui è 4000 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.