Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2023, n. 07774

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2023, n. 07774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07774
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/9ent-i4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Valentina Manuali, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da AL LI volta ad ottenere, in relazione al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 21/06/2021, sia la detrazione dal secondo cumulo parziale di anni tre di reclusione per l'indulto di cui alla legge del 31 luglio 2006 n. 241, sia l'esclusione della condanna di cui alla sentenza n. 7 emessa dalla Corte d'appello di Napoli, irrevocabile il 17 aprile 2007, in quanto, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, essa doveva considerarsi assorbita nella sentenza n. 17, compresa nel primo cumulo parziale. In modo ineccepibile il decidente ha osservato che il beneficio dell'indulto risultava già concesso e computato per il periodo massimo di tre anni come si evince dal provvedimento di cumulo del 30 aprile 2008;
inoltre, in relazione alla seconda richiesta, a carico di LI operavano due periodi concorsuali, rispetto ai quali dovevano prima scorporarsi, dal relativo cumulo, le pene estinte per indulto e soltanto dopo poteva darsi luogo all'applicazione del criterio moderatore del cumulo giuridico, sicché la sentenza n. 7 non poteva considerarsi assorbita in quella n. 17. 2. AL LI, con atto del suo difensore,

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