Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2023, n. 07774
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUCCINELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 19/07/1956 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere D F;lette/9ent-i4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, V M, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da S P volta ad ottenere, in relazione al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 21/06/2021, sia la detrazione dal secondo cumulo parziale di anni tre di reclusione per l'indulto di cui alla legge del 31 luglio 2006 n. 241, sia l'esclusione della condanna di cui alla sentenza n. 7 emessa dalla Corte d'appello di Napoli, irrevocabile il 17 aprile 2007, in quanto, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, essa doveva considerarsi assorbita nella sentenza n. 17, compresa nel primo cumulo parziale. In modo ineccepibile il decidente ha osservato che il beneficio dell'indulto risultava già concesso e computato per il periodo massimo di tre anni come si evince dal provvedimento di cumulo del 30 aprile 2008;inoltre, in relazione alla seconda richiesta, a carico di P operavano due periodi concorsuali, rispetto ai quali dovevano prima scorporarsi, dal relativo cumulo, le pene estinte per indulto e soltanto dopo poteva darsi luogo all'applicazione del criterio moderatore del cumulo giuridico, sicché la sentenza n. 7 non poteva considerarsi assorbita in quella n. 17. 2. S P, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli ara. 73 e segg. cod. pen. nonché degli artt. 663 e 665 cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe travisato la richiesta difensiva che era tesa ad escludere la condanna di cui alla sentenza n. 7 dal secondo cumulo parziale.
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