Cass. civ., sez. II, ordinanza 25/10/2024, n. 27733
Ordinanza
25 ottobre 2024
Ordinanza
25 ottobre 2024
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Massime • 1
In caso di non comoda divisibilità di beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei medesimi, sebbene gli altri coeredi si oppongano, giacché, in base ai principi in tema di comunione e al combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono solo coloro i quali rimarranno in comunione con riguardo al cespite di cui è stata domandata l'attribuzione.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 1157/2021 Numero sezionale 2713/2024 Numero di raccolta generale 27733/2024 Data pubblicazione 25/10/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DIVISIONE FELICE MANNA - Presidente - LINALISA CAVALLINO - Consigliere - MAURO CRISCUOLO - Consigliere - Ud. 15/10/2024 – CC ANTONIO MONDINI - Consigliere - R.G.N. 1157/2021 STEFANO OLIVA - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1157-2021 proposto da: DA IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI n. 4, nello studio dell'avv. MARELLA ATTISANO, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO GERACI
- ricorrente -
contro
DA TO e DA SA, rappresentati e difesi dall'avv. ERNESTO SALONIA e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
- controricorrenti -
Numero registro generale 1157/2021 Numero sezionale 2713/2024 Numero di raccolta generale 27733/2024 Data pubblicazione 25/10/2024 avverso la sentenza n. 1576/2020 della CORTE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 23/10/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata, n. 1576/2020, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Palermo n. 3980/2017, che aveva dichiarato lo scioglimento della comunione esistente tra le parti, fissando il conguaglio dovuto da una delle condividenti, mantenendo tuttavia la comunione sulle aree esterne di servizio, ed accolto la domanda risarcitoria proposta da DA SA, rigettando invece quella formulata, in via riconvenzionale, da DA SA. La Corte distrettuale, in particolare, rigettava il primo motivo di appello, con il quale l'odierna ricorrente aveva contestato l'improcedibilità della domanda di divisione a fronte degli abusi edilizi esistenti sul cespite oggetto del giudizio, evidenziando che gli stessi, pur esistenti in origine, erano poi stati oggetto di sanatoria. Rigettava inoltre il secondo motivo, con il quale l'appellante aveva censurato la stima del cespite da dividere operata dal C.T.U. ed invocato il mantenimento della comunione anche sulla piscina esistente, in quanto utilizzata da tutti i condividenti. Ed infine, rigettava il terzo motivo di gravame, con il quale l'DA SA aveva lamentato il rigetto della sua domanda risarcitoria, ritenendo la stessa non provata. Accoglieva invece una istanza, proposta concordemente dalle parti, di correzione della sentenza di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione DA SA, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso DA ON e DA SA. 2 Numero registro generale 1157/2021 Numero sezionale 2713/2024 Numero di raccolta generale 27733/2024 Data pubblicazione 25/10/2024 A seguito di proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art.380 bis c.p.c. la parte ricorrente, con istanza del 27.12.2023, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell'adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., 17 della Legge n. 47 del 1985, 46 del D.P.R. n. 380 del 2001, 12 delle Preleggi, nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe, nell'ordine: - erroneamente rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda di divisione proposta dall'odierna ricorrente, a fronte degli abusi edilizi esistenti sul complesso da dividere, trascurando di considerare che gli stessi, almeno in parte, non erano suscettibili di sanatoria, come accertato dal C.T.U., e che comunque non sarebbe stata acquisita agli atti del giudizio di merito la documentazione urbanistica relativa a tutti i beni oggetto della domanda di divisione di cui anzidetto;
- erroneamente rigettato la censura con la quale la DA SA aveva contestato il mancato mantenimento della comunione anche sulla piscina e relativi accessori;
- erroneamente rigettato la domanda risarcitoria della medesima DA SA. La censura è inammissibile con riferimento a tutti e tre i profili. Quanto al primo, la Corte di Appello ha evidenziato che la decisione di prime cure era fondata su una doppia ratio decidendi, in quanto il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità proposta dall'odierna ricorrente affermando, da un lato, che la 3 Numero registro generale 1157/2021 Numero sezionale 2713/2024 Numero di raccolta generale 27733/2024 Data pubblicazione 25/10/2024 sanzione della nullità negoziale prevista dalla normativa urbanistico- edilizia si applicherebbe soltanto agli atti inter vivos e non anche ai trasferimenti mortis causa, tra i quali dovrebbe ricomprendersi anche la divisione ereditaria, e, dall'altro lato, in quanto comunque gli abusi erano stati oggetto di sanatoria edilizia, e le residue irregolarità non erano tali da incidere sulla commerciabilità dei beni. Ancorché la prima delle suddette affermazioni sia erronea, va osservato che la Corte distrettuale ha valorizzato la mancata impugnazione della seconda ratio, costituita