Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/11/2013, n. 25036
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La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., onerando, così, l'istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui essa accede.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. T R M - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. V B - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24369-2011 proposto da:
SARL A.B. TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 70, presso lo studio dell'avvocato P G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L S, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TFE VANNES INTERNATIONAL S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA TRINITÀ DEI MONTI 16, presso lo studio dell'avvocato F G, che la rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;
TARK S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, T.R. AUTOTRASPORTI IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro- tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato BURIGANA FRANCESCO, rappresentate e difese dall'avvocato CAPELLO MARCO, per delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1270/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;
uditi gli avvocati Giovanna PANSINI, Giuseppe FORNARO, Francesco BURIGANA per delega dell'avvocato Marco Capello;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilità, o comunque rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1. La s.a.r.l. A.B. Technologies Alimentaires, società di diritto francese, convenne dinanzi al Tribunale di Torino la società, anch'essa francese, TFE Vannes International, nonché la TARK s.r.l. e la T.R. Autotrasporti di Kamel Tark e C. s.a.s., aventi sede a Torino.
Espose che aveva incaricato la TFE del trasporto in Italia di alcuni pallets di formaggio fuso del valore di Euro 12936,32, con destinazione alla ditta Fallini di Parma;che la TFE aveva a sua volta incaricato del trasporto la TARK s.r.l. e la T.R. Autotrasporti;che, a seguito di disguidi, la merce non era stata consegnata alla destinataria ed era stata depositata nel magazzino della TARK;che la nuova acquirente aveva rifiutato la merce per deterioramento, derivato, come appurato a seguito di accertamento tecnico preventivo, da cattiva conservazione nel magazzino della TARK.
La società attrice chiese, pertanto, al Tribunale di Torino di pronunciare la risoluzione del contratto e di condannare tutte le convenute al risarcimento del danno in proprio favore, in misura pari al valore della merce perduta, oltre rivalutazione ed interessi. La TFE Vannes International, costituitasi in giudizio, eccepì innanzitutto il difetto di giurisdizione del giudice italiano, appartenendo essa al giudice francese in virtù di una clausola contenuta nel contratto. Per il resto, per quanto qui interessa, chiese il rigetto della domanda e, in subordine, che fosse dichiarata unica responsabile del danno la TARK.
Anche le altre convenute chiesero il rigetto della domanda. Il Tribunale di Torino, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, condannò la sola TFE al risarcimento del danno nei confronti della società attrice, non avendo ravvisato nella specie un contratto di trasporto cumulativo e ritenendo tardiva la domanda riconvenzionale proposta dalla TFE nei confronti della TARK.