Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/12/2019, n. 34392
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la seguente r SENTENZA sul ricorso 28671-2012 proposto da: CHIOCCHETTI GIUSEPPE, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo (avviso postale ex art. 135). - ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROVERETO;- intimata - avverso -la sentenza n: 51/2012 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di TRENTO, depositata il 08/10/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2019 dal Consigliere Dott. F F;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I Z che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso;udito per il controricorrente l'Avvocato DE BONIS che si riporta al controricorso. F D C C G ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 51/2012, depositata dalla Commissione tributaria centrale, Sez. di Trento, 1'8.10.2012. Ha riferito che a seguito della richiesta pervenuta dall'ufficio delle II.DD. di Rovereto, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, con cui lo si invitava a trasmettere nel termine di gg. 15 una serie di documenti relativi all'impresa "Costruzioni Montagna di Tarcisio e Fausto snc" -di cui il ricorrente era curatore fallimentare-, non avendo provveduto a rispondere nei termini, gli veniva irrogata la sanzione di vecchie £ 50.000 ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. n. 600 cit. Il ricorrente aveva impugnato la sanzione dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, che aveva accolto il ricorso, mentre quella di secondo grado aveva rigettato l'appello. La Commissione tributaria centrale adita invece, con la sentenza ora impugnata, aveva accolto l'impugnazione, confermando pertanto la sanzione. Il C censura con cinque motivi la sentenza: con il primo per violazione di norma di legge per la mancata rituale comunicazione della fissazione dell'udienza;con il secondo per violazione e falsa applicazione di legge relativamente alla contestazione dell'infrazione al ricorrente in proprio e non quale curatore del fallimento;con il terzo per violazione e falsa applicazione di norme con riferimento all'art. 32, quarto comma del d.P.R. n. 600/1973, perché non competeva alla Intendenza di finanza di Trento procedere ad accertamenti sui contribuenti;con il quarto per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per non aver tenuto conto che la documentazione non era disponibile al momento della richiesta;con il quinto per violazione di legge per omessa applicazione della declaratoria prevista dal d.l. 29 dicembre 2011 n. 2016, conv. con modif. con I. 24 febbraio 2012 n. 14. Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza con ogni conseguenza di legge. Si è costituita l'Agenzia, contestando gli avversi motivi e chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza interlocutoria del 29 novembre 2018 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli di merito. RWL22Lagralee-1--2 Corrsiliere st. Federici , Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2019 il P.G e la parte presente hanno discusso e concluso. La causa è stata trattenuta in decisione. In occasione della precedente udienza è stata depositata memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c.
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