Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2022, n. 45952

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2022, n. 45952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45952
Data del deposito : 5 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LEVA CIRO, nato a NAPOLI il 11/03/1959 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore della parte civile, AUTOSTRADE PER L'ITALIA s.p.a., avvocato D T, in sostituzione dell'avv. N R, che ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;
udito il difensore del ricorrente, avvocato M C, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di C D L va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, che ripropongono l'argomento della estinzione del reato -per intervenuta prescrizione- già respinto nel momento valutativo di merito in grado di appello.

1.1. In particolare, il ricorrente evidenzia che i fatti contestati si sono consumati tra il 10 ed il successivo 24 luglio del 2011. Il termine massimo, per effetto delle intervenute interruzioni (anni sei, cui va aggiunto il quarto, ai sensi degli art. 157, 161 cod. pen. applicabili ratione temporis), cadeva pertanto il 1° gennaio 2019, coprendo gradualmente fino al successivo 24 i diversi fatti-reato avvinti nella continuazione. A tale data devono aggiungersi gli intervalli determinati dalle sospensioni verificatesi nel corso dell'intero giudizio. A parere della difesa la sospensione non opera dal 17 dicembre 2013 al 20 maggio 2014 (complessivi 154 giorni), allorquando il giudice monocratico dispose il rinvio dell'udienza per adesione del difensore alla astensione proclamata dall'organismo sindacale di categoria, giacché alla successiva udienza lo stesso giudice rilevò un difetto di notifica all'imputato dell'atto di citazione a giudizio, sicché deve ritenersi che non si fosse perfezionato il rapporto processuale per l'udienza differita in ragione della adesione alla astensione collettiva dalle udienze. L'argomento è fondato, giacché il giudice ha rilevato (sia pure successivamente al rinvio disposto per l'adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze) una causa di nullità che incide sulla corretta formazione del contraddittorio, preliminare rispetto alla costituzione delle parti ed alla verifica della presenza in udienza delle parti e dei difensori (Sez. 2, n. 11039 del 3/12/2019, RV. 278523-01;
Sez. 2, n. 2893 del 15/11/2019, Rv. 277964;
più in generale, sui criteri applicabili in materia, v. Sez. 2, n. 11559 del 9/2/2011, Rv. 249909). Il periodo di 154 giorni di differimento dell'udienza non può pertanto esser efficacemente computato tra quelli per i quali opera la sospensione.
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