Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2022, n. 39317

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2022, n. 39317
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39317
Data del deposito : 18 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D C C, nato a Montaguto il 17/11/1952 avverso la sentenza emessa il 9/12/2021 dalla Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere P D G;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato C F, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO INI FATTO

1. La Corte di appello di Ancona confermava la condanna di C D C in ordine al delitto di concorso nell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, avendo consentito a C G, privo del titolo abilitativo, lo svolgimento di attività riservata all'interno dello studio dentistico di cui era titolare. Il ricorrente veniva condannato anche per il reato di cui all'art. 193, R.D. 27 luglio 1934, n.1265., avendo, in qualità di "direttore sanitario", consentito lo svolgimento dell'attività odontoiatrica in una struttura non autorizzata.

2. Avverso la predetta sentenza, il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della condanna. Sostiene che i giudici di merito avrebbero erroneamente valorizzato la mera realizzazione di una stanza - non indicata nella planimetria dello studio medico - ove veniva ubicata una poltrona odontoiatrica, che sarebbe stata utilizzata da C G, pur non essendo questi dotato di abilitazione. Si afferma che, invero, lo studio in questione veniva frequentato solo saltuariamente (in media un giorno a settimana) dal D C.s il quale, pertanto, non si sarebbe avveduto dello svolgimento dell'attività illecita;
inoltre, se il D Cs fosse stato consapevole e consenziente rispetto all'espletamento di prestazioni mediche da parte del G, non sarebbe stato necessario realizzare, peraltro abusivamente, un locale dedicato all'esclusivo utilizzo da parte del G, il quale ben avrebbe potuto far uso dell'intero studio, quanto meno nei giorni in cui il D Cs non era presente. Si sottolinea anche che la poltrona odontoiatrica era collocata in un locale in cui erano presenti, al momento della perquisizione, oggetti incompatibili con la destinazione all'attività sanitaria, il che dimostrerebbe l'inutilizzo della postazione. Il ricorrente sottolinea anche l'irrilevanza di precedenti sequestri disposti nei confronti del G, sempre in relazione al reato di cui all'art. 348 cod. pen., posto che tali procedimenti avevano avuto inizio prima che egli assumesse la direzione sanitaria dello studio dentistico. A fronte delle specifiche contestazioni mosse con l'atto di appello, il giudice di secondo grado si sarebbe limitato ad una motivazione per relationem, senza farsi carico di dare adeguata risposta alle contestazioni in fatto proposte dall'appellante.
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