Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1973, n. 1912
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Per gli artt 24 e 86 della legge sugli assegni, nonche per l'art 199 4 cod civ, l'acquisto di un titolo di credito non puo avvenire validamente se l'acquirente versi in colpa grave. Nei titoli a legittimazione nominale l'opinione di acquisto da chi puo legittimamente disporre del titolo presuppone il controllo formale del titolare apparente della scrittura, onde l'identificazione del possessore costituisce elemento di esclusione della colpa grave dell'acquirente. Non possono stabilirsi in astratto criteri fissi, circa le cautele da usarsi per una efficiente identificazione del portatore del titolo di credito, trattandosi di un problema di fatto che va risolto caso per caso, attiene alla prova della colpa grave dell'acquirente, e implica un apprezzamento del giudice del merito, insindacabile se congruamente e correttamente motivato. Comunque, l'Onere di provare la colpa grave dell'acquirente incombe a chi l'allega, mentre la buona fede e l'assenza di colpa si presume fino a prova contraria. ( nella specie, con giudizio ritenuto insindacabile, la Corte del merito aveva accertato l'avvenuta identificazione del possessore di un assegno circolare mediante esibizione di una patente, ritenendo non fornita la prova di una grossolana ed evidente falsificazione del documento). ( Conf sull'ultima parte, 1549/65; ( Conf sulla penultima parte 1046/68, mass n 332484; ( V 2644/55; 2040/53).*