Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1666
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Il divieto di cumulo del giudizio petitorio con il giudizio Possessorio stabilito dall'art. 705 cod. proc. civ. opera, con le limitazioni di cui alla sentenza n. 25 del 1992 della Corte Costituzionale, nei soli confronti del convenuto, e non anche dell'attore.
In tema di impugnazioni civili, è inammissibile il ricorso per cassazione (nel caso, incidentale ) illegibile e/o del tutto mancante dell'esposizione dei motivi.
In materia di procedimento civile, la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo - di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come invece nel caso dell'eccezione riconvenzionale - deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale.
In tema di impugnazioni civili, la notificazione del controricorso per cassazione, contenente ricorso incidentale, effettuata al domicilio eletto per il giudizio di appello e non a quello eletto per il giudizio di legittimità, in violazione dell'art. 370 cod. proc. civ., è da ritenere nulla e non inesistente allorché, essendo identico il difensore della parte nel giudizio di appello e in quello di cassazione, e risultando dalla relata di notifica dell'atto d'impugnazione un collegamento tra il luogo in cui questo è stato notificato ed il luogo in cui avrebbe dovuto esserlo ai sensi degli artt. 366, 370 e 371 cod. proc. civ., sussista un collegamento tra professionista, parte ed affare, che giustifichi la valutazione per cui il difensore è in tale ipotesi normalmente messo a conoscenza dell'impugnazione; ne consegue che la suddetta nullità ben può essere sanata mediante rinnovazione della notificazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO ROrio - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA SA FE, Titolare Omonima Impresa, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 232, presso lo studio dell'avvocato OLGA GERACI, difeso dall'avvocato BASILIO LIBRIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ME LO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 24230/01 proposto da:
ME LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONTE VERDE 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLA GIARDINA, difeso dall'avvocato ANTONINO GRANATA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LA SA FE, Titolare dell'Omonima Impresa, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 85, presso lo studio dell'avvocato OLGA GERACI, difeso dall'avvocato BASILIO LIBRIZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 280/01 della Corte d'Appello di ME, depositata il 27/08/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato GRANATA Antonino, difensore dal resistente che ha chiesto accoglimento ricorso incidentale e rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 3-11-1994, SS AR conveniva in giudizio davanti al tribunale di AT La RO ND per chiedere che venisse emessa sentenza, con la quale si dichiarasse che era proprietario dell'alloggio di edilizia residenziale agevolata, sito in Brolio, ovvero sentenza ex art. 2932 c.c., che producesse gli effetti del contratto di vendita non concluso, sempre relativamente a detto immobile, deducendo, a fondamento della domanda, l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte con la scrittura privata in data 5-2-1991;
e, precisamente, per avere lo stesso preteso un ingiustificato adeguamento ISTAT di lire 32.000.000, oltre alla riserva di proprietà con diritto di sopraelevi azione sul terrazzo di copertura dell'immobile. Chiedeva anche darsi atto che era disposto a versare banco iudicis il residuo prezzo, nonché la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Si costituiva La RO ND, il quale, eccepita in via pregiudiziale l'improcedibilità e inammissibilità del giudizio promosso dal SS per violazione dell'art. 705 c.p.c., per la pendenza in fase di merito, dinanzi al pretore di Brolo, del giudizio possessorio da lui promosso per essere reintegrato nel possesso dell'immobile de quo consegnato al SS, nonché l'irritualità del sequestro giudiziario dell'immobile stesso richiesto ed ottenuto dall'attore, contestava, nel merito, la fondatezza della domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, declaratoria di risoluzione del preliminare di vendita, per avere il SS violato gli obblighi contrattualmente assunti e sanzionati dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contatto o, in subordine, per grave ed irrimediabile suo inadempimento. Con sentenza del 10-18 maggio 2000, il tribunale convalidava il sequestro giudiziario dell'alloggio, concesso, su ricorso dell'attore, con ordinanza del 14-1-1995, e trasferiva