Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/10/2022, n. 31832

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/10/2022, n. 31832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31832
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22334/2021R.G. proposto da:

ALELA

89 UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa , per procura speciale, d all’ Avv . Prof. G F, con domicilio in Roma, via Crescenzio 2, presso l o studio d i quest’ultimo;
–ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
–resistente – Revocazione ord. cassazione- correzione errore materiale per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 1307/2021, depositata in data 22 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2022 dal Consigliere M C. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale P F, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Udito per la ricorrente l’ Avv. Prof. G F, il quale ha proposto istanza di discussione orale della causa, ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

FATTI DI CAUSA

1. Alela 89 Uno s.r.l., propone ricorso per la revocazione (ed in subordine per la correzione dell’errore materiale), ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 1307/2021, depositata in data 2 gennaio 2021, che ha cassato la sentenza d’appello in quella sede impugnata , con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio. Si legge nella motivazione di tale decisione : « Rilevato che con sentenza n.6172/14/14 pubblicata il 16 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 171/62/13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Alela 89 UNO s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 09720090097472983 emessa nei suoi confronti dalla stessa Agenzia delle Entrate e relativa a sanzioni per ritardato pagamento dell'IRAP per l'anno 2005;
che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto sussistenti le condizioni di obiettive incertezze sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 446 del 1997 istitutivo dell'IRAP, e che, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, costituiscono esimente dall'applicazione di sanzioni;
in particolare la Commissione tributaria regionale ha considerato che solo dal 2007, dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 3 ottobre 2006 che afferm ̀ la compatibilit à̀ della disciplina dell'IRAP con l'ordinamento dell'Unione Europea, ̀ andata ad esaurirsi la fase dell'obiettiva incertezza in materia;che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;
che la Alela 89 UNO s.r.l. ha resistito con controricorso;

Considerato che

con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), e dell'art. 1, comma 3 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106 convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.;
in particolare si deduce che nel caso in esame non sussisterebbero i presupposti per l'esimente di cui alle norme citate in quanto la pendenza di un contenzioso davanti alla Corte di Giustizia Europea sulla compatibilità̀di un tributo con l'ordinamento comunitario non ̀ di per ś sufficiente ad integrare la situazione di oggettiva incertezza ai fini in esame;
che il ricorso ̀ fondato. L'art. 1 del d.l. 17 giugno 20 05, n. 106 convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156 richiamato dalla ricorrente prevede che "In caso di violazione dell'obbligo diversamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività̀produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonch́̀ di quello di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonch́̀ dall' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni." L'attuale ricorrente ha correttamente dato applicazione a tale specifica disposizione legislativa intesa a scoraggiare l'omissione del pagamento dei versamenti IRAP entro le scadenze ordinarie, e che rende inapplicabile, per le due annualità̀considerate fra cui quella a cui si riferisce il presente giudizio, la riduzione delle sanzioni illegittimamente applicate dalla Commissione tributaria Regionale;
che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che si adeguerà̀ a quanto sopra e provveder à̀ anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità̀;
».
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