Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/04/2022, n. 11124

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/04/2022, n. 11124
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11124
Data del deposito : 6 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15275/2017 proposto da CARUSELLI SERGIO, CARUSELLI FRANCA, SANDONATO DOMENICA, MESSINA ROSARIA DONATELLA, SANDONATO LUCIA E SANDONATO CHIARA (queste ultime tre, quali eredi di SANDONATO LUIGI), tutti rappresentati e difesi dall’avv. A F - R -

Contro

PEDALINO FRANCESCO, PEDALINO DARIO VALERIO, PEDALINO DIEGO, GRECO ANTONINA, eredi di PEDALINO VINCENZO, rappresentati e difesi dall’avv. C R

- Controricorrenti -

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 avverso la sentenza della Corte d’Appello di PalermoNumero di raccolta generale 11124/2022, depositata il Data pubblicazione 06/04/2022 10.5.2016;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere L O;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 10.5.2016 la Corte d’Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto da V P contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Agrigento sez. dist. Canicattì n. 178/2010) e in riforma della stessa, ha respinto la domanda di revindica contro di lui proposta nel settembre 2005 dai fratelli S e F C nonché dai loro cugini D e L Sandonato (anch’essi fratelli) e ha dichiarato, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Pedalino, l’intervenuto acquisto per usucapione di un terreno in agro di Canicattì contrada Purgatorio-Rinazzi. Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello, per quanto interessa in questa sede, ha rilevato: - che l’attore non aveva assolto all’onere della prova in tema di revindica, non ricorrendo le condizioni per l’attenuazione della prova;
- che i convenuti, a loro volta, avevano fornito la prova dell’acquisto per usucapione, avendo dimostrato di possedere il bene per oltre un trentennio. 2 Contro tale sentenza gli attori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso dal Pedalino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cc e l’omesso esame circa un fatto decisivo rimproverando alla Corte territoriale di avere escluso nel caso di specie l’attenuazione dell’onere probatorio a carico degli attori in revindica in caso di formulazione, da parte del convenuto, di domanda riconvenzionale di usucapione. Richiamano la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15275/2017 giurisprudenza di riferimento e i titoli di provenienza, risalenti ai Numero sezionale 2459/2021Numero di raccolta generale 11124/2022 loro danti causa. Data pubblicazione 06/04/2022 Il motivo è fondato. Nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore;
in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (cfr. tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25865 del 23/09/2021 Rv. 662260;. Sez. 2, Sentenza n. 5161 del 10/03/2006 Rv. 587183). E ancora, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15275/2017 rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal Numero sezionale 2459/2021Numero di raccolta generale 11124/2022 riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente Data pubblicazione 06/04/2022 appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Sez. 2 - , Sentenza n. 28865 del 19/10/2021 Rv. 662516). Nel caso in esame, gli attori avevano documentato il loro diritto di proprietà attraverso le denunzie di successione dei fratelli V S (madre degli attori S e F C, morta nel 1986) e di G S (padre degli altri due attori L e D, morto a sua volta nel 1997) e ancora, risalendo nel tempo, avevano documentato gli acquisti di costoro attraverso le denunzie di successione dei genitori L Sandonato (morto nel 1965) e R S (morta nel 1969). A sostegno avevano altresì prodotto una relazione notarile. Il convenuto, in comparsa di risposta, aveva dedotto che “qualora gli attori dovessero dimostrare di essere effettivamente legittimi proprietari del fondo secondo i titoli che dovranno fornire in giudizio, nessun riflesso avrebbe la prova della eventuale titolarità cartolare del terreno, atteso che il fondo oggetto di lite è stato totalmente abbandonato dai danti causa degli attori con animus derelinquendi…….”. Ha quindi dedotto una attività di coltivazione da almeno quaranta anni e ha articolato, sempre in comparsa, una prova per testi tutta incentrata sull’abbandono del fondo da parte degli attori e loro danti causa e sulla attività coltivazione da parte sua e del padre. Ebbene, a fronte della produzione, da parte degli attori in revindica, dei titoli derivativi di acquisto del 1965 e 1969, risalenti quindi ad un periodo anteriore di 40 e 36 anni circa rispetto alla data della domanda giudiziale, ed a fronte della linea difensiva del F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 convenuto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare la durata Numero di raccolta generale 11124/2022Data pubblicazione 06/04/2022 del possesso del convenuto con riferimento a quanto emerso dagli atti, traendone poi le debite conseguenze sulla scorta dei principi esposti, ma ciò non risulta: infatti, dalla sentenza si evince che i testi del convenuto parlano di “un possesso da oltre 30 anni” (cfr. pag. 7 sentenza) e che in conclusione le prove acquisite dimostrano un possesso uti dominus da parte dell’appellante “per oltre un trentennio” (cfr. pag. 8). Quanto all’affermazione, pure contenuta in sentenza, secondo cui vi era stata una “specifica contestazione da parte dell’appellante, sin dalla comparsa di risposta in primo grado, sulla pretesa proprietà dei beni in questione” (pag. 4), tale affermazione poteva avere un senso se vi fosse stata specifica contestazione “sulla appartenenza del bene ai rivendicanti o ai loro danti causa”, ma non se il convenuto in revindica si fosse limitato a dedurre, come sostanzialmente accaduto, il disinteresse dei proprietari o l’abbandono da parte degli stessi, posto che tra le facoltà rientranti nel diritto di proprietà vi rientra anche quella di disinteressarsi del bene. Si rende pertanto necessario un nuovo esame sulla scorta dei principi esposti. 2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 1141 e 2697 cc nonché l’omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte errato nella valutazione delle prove in tema di possesso ad usucapionem e di interversione nel possesso. 3 Col terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art.345 cpc per avere la Corte di merito ammesso in appello una domanda nuova (titolo idoneo all’usucapione o interversione nel possesso). 4 Col quarto ed ultimo motivo, infine, i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 115 e 116 cpc dolendosi dell’erronea F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15275/2017 interpretazione delle risultanze istruttorie, nonché l’omesso esame Numero sezionale 2459/2021Numero di raccolta generale 11124/2022 circa un fatto decisivo. Data pubblicazione 06/04/2022 5 Il secondo motivo è fondato. Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013 Rv. 627301;
Sez. 2 -, Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018 Rv. 649349;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 Rv. 657277). Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha dedotto l’esistenza del possesso utile all’usucapione unicamente dalla coltivazione del fondo, ma – come si è visto – tale attività non è sufficiente. E’ vero che in sentenza si richiama un passaggio della relazione del consulente tecnico in cui si parla della presenza di un cancello (cfr. pag. 8), ma occorreva accertarne la data di installazione perché solo da quella data poteva riconoscersi un atto di interversione idoneo a determinare l’inizio del possesso utile all’usucapione. Anche sotto tale profilo si rende necessario un nuovo esame. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai due motivi accolti, con logico assorbimento dei restanti. Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi