Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/04/2022, n. 11124
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Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15275/2017 proposto da CARUSELLI SERGIO, CARUSELLI FRANCA, SANDONATO DOMENICA, MESSINA ROSARIA DONATELLA, SANDONATO LUCIA E SANDONATO CHIARA (queste ultime tre, quali eredi di SANDONATO LUIGI), tutti rappresentati e difesi dall’avv. A F - R -
Contro
PEDALINO FRANCESCO, PEDALINO DARIO VALERIO, PEDALINO DIEGO, GRECO ANTONINA, eredi di PEDALINO VINCENZO, rappresentati e difesi dall’avv. C R
- Controricorrenti -
F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 avverso la sentenza della Corte d’Appello di PalermoNumero di raccolta generale 11124/2022, depositata il Data pubblicazione 06/04/2022 10.5.2016;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere L O;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10.5.2016 la Corte d’Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto da V P contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Agrigento sez. dist. Canicattì n. 178/2010) e in riforma della stessa, ha respinto la domanda di revindica contro di lui proposta nel settembre 2005 dai fratelli S e F C nonché dai loro cugini D e L Sandonato (anch’essi fratelli) e ha dichiarato, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Pedalino, l’intervenuto acquisto per usucapione di un terreno in agro di Canicattì contrada Purgatorio-Rinazzi. Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello, per quanto interessa in questa sede, ha rilevato: - che l’attore non aveva assolto all’onere della prova in tema di revindica, non ricorrendo le condizioni per l’attenuazione della prova;
- che i convenuti, a loro volta, avevano fornito la prova dell’acquisto per usucapione, avendo dimostrato di possedere il bene per oltre un trentennio. 2 Contro tale sentenza gli attori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso dal Pedalino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cc e l’omesso esame circa un fatto decisivo rimproverando alla Corte territoriale di avere escluso nel caso di specie l’attenuazione dell’onere probatorio a carico degli attori in revindica in caso di formulazione, da parte del convenuto, di domanda riconvenzionale di usucapione. Richiamano la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15275/2017 giurisprudenza di riferimento e i titoli di provenienza, risalenti ai Numero sezionale 2459/2021Numero di raccolta generale 11124/2022 loro danti causa. Data pubblicazione 06/04/2022 Il motivo è fondato. Nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore;
in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (cfr. tra le varie, Sez. 2 - ,
Contro
PEDALINO FRANCESCO, PEDALINO DARIO VALERIO, PEDALINO DIEGO, GRECO ANTONINA, eredi di PEDALINO VINCENZO, rappresentati e difesi dall’avv. C R
- Controricorrenti -
F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15275/2017 Numero sezionale 2459/2021 avverso la sentenza della Corte d’Appello di PalermoNumero di raccolta generale 11124/2022, depositata il Data pubblicazione 06/04/2022 10.5.2016;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere L O;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10.5.2016 la Corte d’Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto da V P contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Agrigento sez. dist. Canicattì n. 178/2010) e in riforma della stessa, ha respinto la domanda di revindica contro di lui proposta nel settembre 2005 dai fratelli S e F C nonché dai loro cugini D e L Sandonato (anch’essi fratelli) e ha dichiarato, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Pedalino, l’intervenuto acquisto per usucapione di un terreno in agro di Canicattì contrada Purgatorio-Rinazzi. Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello, per quanto interessa in questa sede, ha rilevato: - che l’attore non aveva assolto all’onere della prova in tema di revindica, non ricorrendo le condizioni per l’attenuazione della prova;
- che i convenuti, a loro volta, avevano fornito la prova dell’acquisto per usucapione, avendo dimostrato di possedere il bene per oltre un trentennio. 2 Contro tale sentenza gli attori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso dal Pedalino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cc e l’omesso esame circa un fatto decisivo rimproverando alla Corte territoriale di avere escluso nel caso di specie l’attenuazione dell’onere probatorio a carico degli attori in revindica in caso di formulazione, da parte del convenuto, di domanda riconvenzionale di usucapione. Richiamano la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 15275/2017 giurisprudenza di riferimento e i titoli di provenienza, risalenti ai Numero sezionale 2459/2021Numero di raccolta generale 11124/2022 loro danti causa. Data pubblicazione 06/04/2022 Il motivo è fondato. Nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore;
in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (cfr. tra le varie, Sez. 2 - ,
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