Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2022, n. 47069

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2022, n. 47069
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47069
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S F, nato a Gragnano il 05/02/1958 avverso l'ordinanza in data 24/05/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale L O, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 24 maggio 2022, e depositata il 9 giugno 2022, il Tribunale di Napoli, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di F S avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, relativo ad una pluralità di immobili adibiti a complesso turistico ricettivo sotto l'insegna "Vivi Natura". Il sequestro è stato disposto per i reati di lottizzazione abusiva di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, e di costruzione non autorizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. Il Tribunale del riesame, in particolare, ha escluso l'inutilizzabilità delle attività di indagine svolte il 10 aprile, 1'8 ottobre e 1'11 ottobre 2021, ritenute dalla difesa espletate oltre il termine fissato per le investigazioni preliminari.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe F S, con un unico atto, sottoscritto dagli avvocati A F e G T, articolato in un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta utilizzabilità degli atti di indagine preliminare compiuti dopo il termine già prorogato e decorrente al 29 marzo 2019, ed alla conseguente ritenuta legittimità del sequestro. Si rappresenta che, nell'ambito del medesimo procedimento, il Pubblico Ministero dapprima aveva iscritto la notizia di reato nei confronti dell'odierno ricorrente per condotte ritenute integranti il reato di edificazione in assenza di permesso di costruire, accertate in un arco temporale chiuso nell'anno 2017, con indagini in relazione alle quali la seconda proroga era intervenuta il 27 settembre 2018, e, poi, in data 18 ottobre 2021, aveva aggiornato l'iscrizione facendo riferimento al reato di lottizzazione abusiva, sulla base di attività di indagine svolte il 1° aprile, 1'8 ottobre e I'll ottobre 2021. Si osserva che gli atti di indagine compiuti nelle date appena indicate sono inutilizzabili, perché il fatto oggetto di investigazione è sempre lo stesso, solo diversamente qualificato, ed i nuovi elementi sono emersi all'esito di attività finalizzate alla verifica ed all'approfondimento di quanto emerso in un procedimento per il quale i termini erano già scaduti. Si conclude che il sequestro è illegittimo in quanto fondato su un'ipotesi di reato il cui fumus è stato ritenuto sulla base degli atti indicati.
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