Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2021, n. 16084
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Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato.
I versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - hanno natura previdenziale e non retributiva.
Nell'ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la mancata notifica da parte dell'opponente del decreto con il quale il giudice istruttore designato fissa, ai sensi dell'art. 87, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall' art. 1, comma 29, d.lgs. n. 181 del 2015, l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti, non produce effetti preclusivi, allorché l'opponente non abbia avuto conoscenza del termine indicato per la notifica, perché la Cancelleria non gli ha comunicato il decreto citato.
Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù degli artt. 55 e 201 l.fall. e dell' art. 83, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che disponendo la liquidazione apre il concorso fra i creditori.
Sul provvedimento
Testo completo
E 160841 2 1 T N REPUBBLICA ITALIANA E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Trattamenti dei Fondi pensionistici integrativi Primo Presidente f.f. - ANGELO SPIRITO Sicilicassa Liquidazione coatta amministrativa Natura dei crediti contributivi e delle prestazioni - Presidente di Sezione - FELICE MANNA Privilegio Interessi e rivalutazione monetaria Ud. 27/04/2021 - -· Rel. Consigliere - AMELIA TORRICE U.P.cam. R.G.N. 18592/2016 MASSIMO FERRO - Consigliere - сви 16084 Rep. LUIGI A S - Consigliere - e.u. ENRICO STI - Consigliere - A G - Consigliere - A CTO - Consigliere - R G C - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18592-2016 proposto da: 171 21 SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato GIULIO GONNELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato A G;
- ricorrente -
contro
M P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASTORE FAUSTOLO 7, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentato DONATO MESSINA, ANGELOe difeso dagli avvocati SALVATORE CACCIATORE e FRANCESCO IACONO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1130/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere AMELIA TORRICE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, accolga il primo ed il secondo motivo del ricorso e rigetti il terzo.
Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 1130 depositata l'11 giugno 2016 la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto da Sicilcassa spa, in liquidazione coatta amministrativa, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, la quale aveva ammesso, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis c. 1 cod.civ., Pasquale Messina, dipendente della Sicilcassa s.p.a. e iscritto al relativo Fondo Integrativo Pensioni (anche FIP o Fondo, di seguito), allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa s.p.a., per le somme corrispondenti ai contributi sulla retribuzione pensionabile, posti a carico della Sicilcassa e per i contributi direttamente versati dal Messina al Fondo, ai sensi dell'art. 4 lettere a) e b) del Ric. 2016 n. 18592 sez. SU - ud. 27-04-2021 -2- Regolamento dello stesso Fondo, oltreché per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dal 1.11.1996 (coincidente con il giorno successivo alla cessazione del FIP) e sino alla liquidazione dell'attivo mobiliare, quanto agli interessi, e sino alla data di deposito dello stato passivo, quanto alla rivalutazione monetaria.
2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha ritenuto che: l'opposizione proposta dal lavoratore avverso lo stato passivo non era tardiva in quanto la Cancelleria non aveva comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, con conseguente non imputabilità al Messina della violazione del termine previsto dall'art. 87 del d.lgs. n. 385 del 1993;
la natura di retribuzione differita, sia pure con funzione previdenziale, propria dei trattamenti pensionistici integrativi comportava il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria e, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 cod.civ., la loro ammissione al passivo in via privilegiata;
i crediti vantati dal Messina erano suscettibili di rivalutazione dall'inizio della procedura concorsuale sino al deposito dello stato passivo, per effetto dell'art. 201 della L.F., che sancisce l'applicabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di tutte le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, sez. II di tale legge, con rinvio operato al testo vigente del citato art. 59 legge fall., così come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 1989;
gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro, nella procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 54 c. 3 e dell'art. 55 c. 1 della L.F., erano dovuti senza il limite temporale previsto per la rivalutazione monetaria, e, quindi, dalla maturazione del titolo al saldo.
3. Avverso questa sentenza la Sicilcassa s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso Messina Pasquale.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per il rigetto del secondo e del terzo motivo. Ric. 2016 n. 18592 sez. SU - ud. 27-04-2021 -3- 5. La prima sezione civile di questa Corte, con l'ordinanza interlocutoria n. 10986 pubblicata il 9 giugno 2020, ha rimesso la causa al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, c. 3 cod.proc.civ. Il ricorso è stato, perciò, assegnato a queste Sezioni Unite.
6. L'ordinanza di rimessione ha dato atto che le questioni poste con il ricorso per cassazione sono già state trattate da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 4684 del 2015 e, con specifico riferimento all'ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa, con la sentenza n. 6928 del 2018. 7. Essa ha rilevato che la sentenza da ultimo richiamata ha affermato che: a) il trattamento pensionistico erogato dal Fondo Integrativo Pensioni (FIP) in oggetto ha natura previdenziale, ma ad esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla I. n. 412 del 1991, art. 16, c.6, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato;
8. b) essendo il credito de quo previdenziale, ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e, quindi, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito, mentre il diritto alla rivalutazione monetaria ha come dies ad quem quello del momento in cui è divenuto esecutivo lo stato passivo della LAC;
c) alla affermata natura previdenziale del credito consegue che esso, nell'ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della SICILCASSA s.p.a., non è assistito da privilegio.
9. L'ordinanza di rimessione ha ritenuto che il principio sub c) non è coordinato con quello sub b) e osserva che, se il credito nella specie insinuato non è assistito da privilegio, essendo l'art. 55 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa (art. 201 di detto decreto) (Sez. Un., n. 1670 del 1982), il corso di interessi e rivalutazione dovrebbe arrestarsi alla data del Ric. 2016 n. 18592 sez. SU - ud. 27-04-2021 -4- provvedimento che ha disposto la liquidazione (cfr. Sez. 1, n. 12551 del 2014). Ciò, peraltro, "alla condizione che le Sezioni Unite non vogliano rimeditare l'orientamento contrario alla natura privilegiata del credito, questione attinta dal primo motivo di ricorso". 10. Avviata la causa per la trattazione innanzi a queste Sezioni Unite, il P.M. ha depositato memoria scritta ai sensi dell'art. 23 c. 8 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, come conv. nella l. 18 dicembre 2020 n. 176, e ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo e per il rigetto del terzo motivo. La ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione Sintesi dei motivi 11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2117 cod.civ., dell'art. 9 bis c. 1 della 1. n. 166 del 1996, dell'art. 8 del d.lgs. n. 124 del 1993 e dell'art. 2751 bis cod.civ. 12. Imputa alla Corte territoriale di avere errato nel riconoscere la natura giuridica di retribuzione differita ai contributi versati al F.I.P., e di avere ammesso il relativo credito allo stato passivo in via di privilegio. 13. Richiamata la sentenza di queste Sezioni Unite n. 4684 del 2015, nella parte in cui ha affermato la natura previdenziale e non retributiva dei contributi versati ai Fondi di previdenza complementare, sostiene che le prestazioni del Fondo Integrativo Pensione di Sicilcassa s.p.a. non rientrano tra quelle previdenziali a carattere obbligatorio in ragione della natura privatistica di quest'ultimo e che, pertanto, i relativi crediti non sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 2751 bis cod.civ. 14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 80 T.U.B., dell'art. 55 L.F., dell'art. 420, c. 3 cod. proc.civ. 15. Asserisce che la natura previdenziale del credito del controricorrente e la tipologia del Fondo (fonte privata con contributi a carattere non obbligatorio) non ne consentono l'ammissione in privilegio e che, in Ric. 2016 n. 18592 sez. SU - ud. 27-04-2021 -5- conseguenza, il corso degli interessi deve arrestarsi alla data di dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa di essa Sicilcassa (5 settembre 1997). 16. Contesta, inoltre, alla Corte territoriale di avere errato nell' estendere alla quota di riscatto, prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993, l'art. 429 c. 3 cod.proc.civ e assume che la natura previdenziale di tale prestazione esclude l'applicabilità della rivalutazione monetaria di cui all'art. 429 c. 3 cod.proc.civ. 17. Sostiene, inoltre, che la circostanza che l'art. 16 della I. n. 412 del 1991 abbia stabilito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria per le forme di assistenza previdenziale obbligatoria non consente, a contrariis, di applicare il cumulo alle forme di previdenza ed