Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2020, n. 36770
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: AQUILA CARMINE nato a NOLA il 25/05/1959 avverso la sentenza del 22/10/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere G C;
lette le conclusioni, rassegnate a norma dell'art. 23, c.8, decreto legge n. 137/2020, dal Procuratore generale, in persona del sostituto dott. L T, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso della Procura generale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato. Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di quella città ha condannato A C per il delitto p. e p. dagli artt. 73 c. 4 e 80 c. 2, d.P.R. 309/90 (detenzione e trasporto di Kg. 75 di hashish, sostanza suddivisa in 750 panetti, rilevato un principio attivo variabile tra il 20,74% e il 22,03%) alla pena di anni quattro di reclusione e euro 40.000,00 di multa, concesse le generiche, giudicate equivalenti rispetto all'aggravante contestata e operata la riduzione per il rito abbreviato.
2. In particolare, il ricorrente ha formulato tre motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche e al conseguente giudizio di bilanciamento, rilevando che il comportamento collaborativo dell'imputato, valorizzato dal giudice del merito, era stato necessitato dalla flagranza del reato, non avendo l'imputato rivelato i canali di rifornimento della droga e neppure la sua destinazione. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla esclusione di fatto della recidiva pur contestata, rilevando che la risalenza nel tempo dei precedenti dell'imputato, alla stregua della quale era stata condotta la valutazione giudiziale, non avrebbe tenuto conto della tipologia di essi (rapina a mano armata, detenzione di armi clandestine e detenzione di stupefacenti). Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali, avendo il giudice contraddittoriamente riconosciuto le generiche, in termini di equivalenza rispetto alla aggravante, e disconosciuto la recidiva ad onta degli elementi fattuali pur indicati nella sentenza.
3. Con ordinanza datata 13/2/2020, la Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato
svolta la relazione dal Consigliere G C;
lette le conclusioni, rassegnate a norma dell'art. 23, c.8, decreto legge n. 137/2020, dal Procuratore generale, in persona del sostituto dott. L T, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso della Procura generale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato. Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di quella città ha condannato A C per il delitto p. e p. dagli artt. 73 c. 4 e 80 c. 2, d.P.R. 309/90 (detenzione e trasporto di Kg. 75 di hashish, sostanza suddivisa in 750 panetti, rilevato un principio attivo variabile tra il 20,74% e il 22,03%) alla pena di anni quattro di reclusione e euro 40.000,00 di multa, concesse le generiche, giudicate equivalenti rispetto all'aggravante contestata e operata la riduzione per il rito abbreviato.
2. In particolare, il ricorrente ha formulato tre motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche e al conseguente giudizio di bilanciamento, rilevando che il comportamento collaborativo dell'imputato, valorizzato dal giudice del merito, era stato necessitato dalla flagranza del reato, non avendo l'imputato rivelato i canali di rifornimento della droga e neppure la sua destinazione. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla esclusione di fatto della recidiva pur contestata, rilevando che la risalenza nel tempo dei precedenti dell'imputato, alla stregua della quale era stata condotta la valutazione giudiziale, non avrebbe tenuto conto della tipologia di essi (rapina a mano armata, detenzione di armi clandestine e detenzione di stupefacenti). Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali, avendo il giudice contraddittoriamente riconosciuto le generiche, in termini di equivalenza rispetto alla aggravante, e disconosciuto la recidiva ad onta degli elementi fattuali pur indicati nella sentenza.
3. Con ordinanza datata 13/2/2020, la Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato
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