Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10337

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Massime1

L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall'INPS a titolo di trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso INPS, già prima della liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10337
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 29381/2016 Numero sezionale 2703/2022 Numero di raccolta generale 10337/2023 AULA 'B' Data pubblicazione 18/04/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto Indebito IN NOME DEL POPOLO ITALIANO previdenziale L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E pensionistico SEZIONE LAVORO R.G.N. 29381/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Rep. Ud. 07/07/2022 Dott. ROSSANA MANCINO - Rel. Consigliere - PU Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere - Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere - Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29381-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI 2022 CALIULO;

- ricorrente -

2703 1 Numero registro generale 29381/2016

contro

Numero sezionale 2703/2022 Numero di raccolta generale 10337/2023 BRANDALEONE CARLO, elettivamente domiciliato in Data pubblicazione 18/04/2023 ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 39, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SINESIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO MARIA DENTICI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 559/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/06/2016 R.G.N. 1206/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANTONELLA PATTERI;
udito l'Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato LORENZO MARIA DENTICI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n.559 del 2016, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato LE CA alla restituzione dell'indennità di mobilità illegittimamente corrispostagli (nel periodo novembre 2000 – febbraio 2002) benché 2 Numero registro generale 29381/2016 contestualmente impegnato in attività di lavoro Numero sezionale 2703/2022 Numero di raccolta generale 10337/2023 autonomo, e ha confermato, per il resto, la sentenza di Data pubblicazione 18/04/2023 primo grado, di accoglimento della domanda di accertamento negativo della ripetibilità delle somme pretese dall'INPS a titolo di pensione di anzianità erogata con decorrenza 1° ottobre 2001. 2. Per quanto in questa sede rileva, la Corte di merito, confermando la sentenza gravata nel capo relativo all'indebito previdenziale preteso in ripetizione dall'INPS a titolo di trattamento pensionistico carente della relativa provvista contributiva (per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa autonoma), in applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, e dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 13 legge n.412 del 1991, ha escluso, nella specie, una condotta dolosa preordinata a conseguire immeritati benefici patrimoniali, sul presupposto che il lavoratore non avesse mai celato, all'INPS, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (pur non avendone dato regolare comunicazione all'ente previdenziale), per avere l'assicurato provveduto al costante versamento 3 Numero registro generale 29381/2016 Numero sezionale 2703/2022 dei relativi contributi, ragione per cui l'INPS, già prima Numero di raccolta generale 10337/2023 Data pubblicazione 18/04/2023 della liquidazione della pensione di anzianità e nel corso dell'erogazione dell'indennità di mobilità, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del LE.

3. In definitiva, la Corte di merito applicava la regola di settore, valida per le prestazioni previdenziali, dell'irripetibilità delle somme elargite sine titulo in assenza di dolo dell'accipiens.

4. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese LE CA, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con i motivi di ricorso l'INPS, deducendo violazione dell'art. 2033 cod. civ. e dell'art. 13 legge n.412 del 1991, assume che la statuizione della Corte di merito - che ha escluso il dolo per non avere il pensionato celato all'istituto lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma per la quale aveva versato i contributi dovuti - risulta in contrasto con Cass.n.9963 del 2007 giacché, nella specie, si versa nell'ipotesi di indebita percezione di ratei pensionistici a fronte di posizione assicurativa fittizia e, per effetto dell'annullamento della posizione 4 Numero registro generale 29381/2016 Numero sezionale 2703/2022 assicurativa illegittima, il recupero dell'indebito, Numero di raccolta generale 10337/2023 Data pubblicazione 18/04/2023 originato dalla falsa attribuzione di contributi in assenza del titolo (rapporto di lavoro o evento coperto da contribuzione figurativa), non era sottratto alla regola generale di ripetibilità dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ.

6. Argomenta l'ente previdenziale che le norme speciali - artt.52 legge n.88 del 1989 e 13 legge n.412 del 1991 - disciplinano fattispecie afferenti alla restituzione di quanto erroneamente percepito dal pensionato, in eccedenza, su una pensione legittimamente goduta dal titolare, mentre l'esigenza di tutela del percettore di pensione, dal peso della restituzione di quanto ricevuto a seguito di errori nel computo di quanto dovuto, poggia sempre sul presupposto dell'esistenza di una corretta posizione assicurativa, costruita su un titolo, esistente e idoneo a legittimare l'accredito (titolo nascente dal rapporto di lavoro, per i contributi obbligatori, oppure un evento tutelato, qual è la condizione di mobilità, per i contributi, in parte o in toto, figurativi;
viene, all'uopo, evocato l'orientamento espresso da Cass. n.21453 del 2013).

7. L'ente previdenziale assume, infine, che la decisione sarebbe comunque in violazione di legge, pur volendo 5 Numero registro generale 29381/2016 accedere alla tesi della Corte di merito e nella Numero sezionale 2703/2022 Numero di raccolta generale 10337/2023 prospettiva dell'applicabilità della regola prevista Data pubblicazione 18/04/2023 dall'art. 13, legge n.412 del 1991, per avere i giudici del gravame reputato insussistente, per l'intimato, l'obbligo di comunicare lo svolgimento dell'attività lavorativa, in contrasto con i principi giurisprudenziali che ravvisano, fin dall'omessa segnalazione, il consilium e la scientia fraudis che integrano gli estremi di un dolo negativo idoneo a indurre l'INPS a corrispondere una prestazione non dovuta.

8. Il ricorso è da rigettare.

9. Va precisato, in primo luogo, che la fattispecie in esame non è paragonabile, quanto agli effetti che il ricorrente pretende di trarne, alla ipotesi, esaminata dalla citata sentenza di questa Corte n. 9963 del 2007, in cui all'annullamento del trattamento pensionistico si giunga in ragione dell'accertato carattere fittizio del rapporto di lavoro posto a base della contribuzione versata, ovvero qualora difetti lo stesso fatto economico generativo dell'obbligo contributivo. 10. Nel caso di specie, invero, per effetto dell'annullamento è risultato caducato il provvedimento di erogazione dell'indennità di mobilità, fatta oggetto di ripetizione;
a tale circostanza è seguito l'annullamento della relativa 6 Numero registro generale 29381/2016 Numero sezionale 2703/2022 contribuzione figurativa, sulla cui base era stato Numero di raccolta generale 10337/2023 Data pubblicazione 18/04/2023 riconosciuto, dall'INPS, il diritto alla pensione di anzianità oggetto della presente causa. 11. Inoltre, in fatto e come si evince dalla sentenza impugnata, è certo che l'assicurato non ha mai celato all'ente previdenziale lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
anzi, a seguito di formale denuncia dell'inizio di tale attività, l'assicurato ha regolarmente provveduto al versamento dei relativi contributi presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n.335 del 1995, e tale condotta la Corte di merito ha valorizzato per escludere il dolo e l'omessa o incompleta segnalazione di fatti conosciuti dall'ente. 12. E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod.civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Cost. 13 7 Numero registro generale 29381/2016 Numero sezionale 2703/2022 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che Numero di raccolta generale 10337/2023 Data pubblicazione 18/04/2023 individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431;
da ultimo, v. Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione). 13. Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264;
in senso analogo Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448). 14. Nella controversia all'esame, in cui si controverte della piena ripetibilità, come assume l'INPS, della

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