Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2013, n. 22829

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In tema di agevolazioni tributarie al credito alla cooperazione, il fatto che l'art. 15, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estenda l'assoggettamento delle operazioni di credito ad un'unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi (i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che le operazioni in questione, per essere enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano soggette anche ad imposta di registro ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina l'imposizione degli atti "enunciati" e non registrati e non riguarda né l'enunciazione di atti esenti, né gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente soggetti ad imposizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non dovuta, in quanto già assolta in via sostitutiva, l'imposta relativa alla registrazione di un contratto di conto corrente e della garanzia fideiussoria, enunciati nel decreto ingiuntivo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2013, n. 22829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22829
Data del deposito : 8 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio - Presidente -
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - rel. Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12860/2007 proposto da:
BNL SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell'avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRANDA GIANCARLA giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 6/2006 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 14/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il ricorrente l'Avvocato BRANDA che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6/27/06 depositata il 14/3/06, la CTR del Piemonte, confermando la decisione della CTP di Torino, rigettava il ricorso col quale la S.p.A. Coopercredito, poi incorporata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., aveva impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio sull'istanza di rimborso dell'imposta assolta sull'importo della garanzia fideiussoria e sul contratto di conto corrente, enunciati in sede di registrazione di un decreto ingiuntivo. I giudici d'appello hanno affermato che, in presenza di un atto giudiziario, l'agevolazione accordata per il credito cooperativo non operava, ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art.15, comma 2. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con tre motivi illustrati da memoria. L'Agenzia delle entrate non ha depositato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della

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