Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2018, n. 32625
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In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(Nella specie, il ricorrente aveva impugnato la revoca di un incarico dirigenziale lamentando l'illegittima soppressione del dipartimento cui era preposto).
Sul provvedimento
Testo completo
RG n 19157/2017 32625-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RETRIBUZIONE GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - PUBBLICO IMPIEGO STEFANO SCHIRO' - Presidente Sezione - Ud. 06/11/2018 - FELICE MANNA - Presidente Sezione - PU R.G.N. 19157/2017 ENRICA D'ANTONIO - Rel. Consigliere - Rom32625 Rep. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - L R - Consigliere - G M - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19157-2017 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro 504 1 8 1 RG n 19157/2017 COSTA BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato D D S, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5977/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2018 dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Ilia Massarelli per l'Avvocatura Generale dello Stato e Dorangela Di Stefano.
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che, disapplicato il decreto della Presidenza del consiglio dei ministri del 21/6/2011 con cui era stato soppresso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo, aveva revocato l'incarico dirigenziale di livello generale attributo a Biagio C nell'ambito del dipartimento soppresso, con ordine di reintegra del ricorrente ad incarico equivalente e condanna a pagare le differenze retributive e contributive dal 21/6/2012, detratto quanto percepito. La Corte d'appello ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario rilevando che la verifica della legittimità del citato DPCM era meramente incidentale . Ha esposto che il C era dirigente di II fascia della Protezione civile con incarico conferitogli il 17/1/2011 per tre anni di livello generale di coordinatore dell'ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e per la gestione degli interventi nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo;
che con DPCM del 21/6/2012 era stato disposto l'accorpamento del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo con altra struttura della Presidenza e che pertanto era stato revocato l'incarico dirigenziale generale assegnato al C. 2 RG n 19157/2017 Secondo la Corte d'appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva il potere di sopprimere , con un proprio provvedimento organizzativo , un dipartimento che trovava diretta fonte costitutiva nella legge . Ha rilevato, infatti, che l'art 7 del dlgs 303/1999 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,) non contemplava più a differenza della precedente legge n 400/1988 il potere della Presidenza di costituire 1 dipartimenti e ciò in quanto era lo stesso testo legislativo ad istituire dipartimenti,come emergeva dall'esame del testo integrale (cfr art 3,4,6), con la conseguenza che il legislatore aveva riservato a sé la facoltà di istituirli .