Cass. pen., sez. III, sentenza 03/08/2021, n. 30285
Sentenza
3 agosto 2021
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3 agosto 2021
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Massime • 1
E' ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'omessa applicazione di una pena accessoria, ove questa debba essere obbligatoriamente disposta, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti.
Sul provvedimento
Testo completo
monimer 30285- REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci Presidente - Sent. n. sez. 745 Angelo Matteo Socci CC 19/04/2021- Gianni Filippo Reynaud R.G.N. 35922/2020 Antonio Corbo Relatore - Paolo Bernazzani ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia 2. AJ RD, nato in [...] il [...] nel procedimento nei confronti di AJ RD, sopra generalizzato avverso la sentenza in data 15/10/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa declaratoria della pena accessoria, con conseguente imposizione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni di AJ RD, e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di quest'ultimo.M RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza adottata in data 15 ottobre 2020, il Tribunale di Bergamo ha applicato a RD AJ, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, relativamente alla condotta di illecita detenzione di 253,00 grammi lordi di cocaina, accertata il 16 settembre 2020, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente per il rito.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia e RD AJ, quest'ultimo con atto a firma dell'avvocato Gianfranco Brancato.
3. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia l'illegalità della pena, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., per la mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, avvenuta in violazione degli artt. 28 e 29 cod. pen. Si deduce che illegittimamente è stata omessa l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per la durata di cinque anni, posto che la stessa consegue automaticamente all'applicazione della pena di tre anni di reclusione, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 29, primo comma, cod. pen., con disposizione applicabile al patteggiamento a pena superiore a due anni di reclusione, a norma dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
3. Il ricorso di RD AJ è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riguardo alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento. Si deduce che «le contestazioni anzidette non trovano conferma alcuna negli atti istruttori tali da giungere