Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2023, n. 10938
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d Potenza nel procedimento nei confronti di R V avverso l'ordinanza n. 207/22 del Tribunale di Potenza del 27/07/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere O V sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al capo 3), disponendo il rinvio degli atti per un nuovo esame e per l'inammissibilità nel resto;
udito, per il resistente, l'avv. B P, che ha chiesto di rigettare e/o dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Potenza ha accolto l'istanza di riesame proposta da V R, provvisoriamente accusato dei delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis cod. pen., capo 1) nonché di un episodio di estorsione (capo 3 della contestazione), annullando l'ordinanza del G.i.p. di Potenza del 14 dicembre 2021 che gli aveva applicato la misura cautelare in carcere e disponendone l'immediata liberazione.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, che deduce i seguenti motivi di censura, di seguito sintetizzati stante il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità delle motivazione riguardo alla denegata sussistenza del clan mafioso Riviezzi di Pignola (Pz). Il Pubblico Ministero ricorrente, rilevato che la decisione adottata dal Tribunale è intervenuta a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte di Cassazione di precedente pronuncia dello stesso Tribunale in sede di riesame, deduce che anziché scrutinare a valle del giudizio di rinvio la tenuta dell'impianto indiziario alla luce della sopravvenienza costituita dall'ordinanza cautelare emessa nello ambito del distinto procedimento n. 2072/2021 RG NR a carico di R F M ed altri, che ha riconosciuto l'esistenza del clan Riviezzi quale gruppo criminale di stampo mafioso, si è limitata a giustificare l'adozione di quella ordinanza, spiegando di averla emessa in una fase temporale in cui non erano ancora note le motivazioni dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione nell'ambito del presente procedimento. Altri elementi indiziari a sostegno della tesi d'accusa avrebbero potuto desumersi dall'ordinanza cautelare adottata nel mese di giugno 2022 nell'ambito di un terzo procedimento, il n. 1822/2022 a carico di Marco Datena ed altri, costituendo le risultanze delle citate ordinanze il novum su cui fondare, in maniera ben più logica e approfondita, una prova di resistenza rispetto alle criticità rilevate dalla Corte di cassazione e poste a fondamento della riedizione del giudizio di riesame. Non sono, inoltre, state prese in considerazione le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia D'Aversa Antonio al fine di determinare l'operatività temporale del gruppo criminale a partire dal mese di luglio 2012, essendo il periodo precedente coperto da giudicato assolutorio, e per tutto l'anno 2016, come dimostrato dal contenuto di numerose conversazioni intercettate riguardanti: i tentativi di infiltrazione del clan nella gestione degli appalti;
i legami del gruppo con esponenti qualificati della 'ndrangheta calabrese;
la funzione svolta dal Circolo Dopolavoro di Pignola (Pz),
udita la relazione del consigliere O V sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al capo 3), disponendo il rinvio degli atti per un nuovo esame e per l'inammissibilità nel resto;
udito, per il resistente, l'avv. B P, che ha chiesto di rigettare e/o dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Potenza ha accolto l'istanza di riesame proposta da V R, provvisoriamente accusato dei delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis cod. pen., capo 1) nonché di un episodio di estorsione (capo 3 della contestazione), annullando l'ordinanza del G.i.p. di Potenza del 14 dicembre 2021 che gli aveva applicato la misura cautelare in carcere e disponendone l'immediata liberazione.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, che deduce i seguenti motivi di censura, di seguito sintetizzati stante il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità delle motivazione riguardo alla denegata sussistenza del clan mafioso Riviezzi di Pignola (Pz). Il Pubblico Ministero ricorrente, rilevato che la decisione adottata dal Tribunale è intervenuta a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte di Cassazione di precedente pronuncia dello stesso Tribunale in sede di riesame, deduce che anziché scrutinare a valle del giudizio di rinvio la tenuta dell'impianto indiziario alla luce della sopravvenienza costituita dall'ordinanza cautelare emessa nello ambito del distinto procedimento n. 2072/2021 RG NR a carico di R F M ed altri, che ha riconosciuto l'esistenza del clan Riviezzi quale gruppo criminale di stampo mafioso, si è limitata a giustificare l'adozione di quella ordinanza, spiegando di averla emessa in una fase temporale in cui non erano ancora note le motivazioni dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione nell'ambito del presente procedimento. Altri elementi indiziari a sostegno della tesi d'accusa avrebbero potuto desumersi dall'ordinanza cautelare adottata nel mese di giugno 2022 nell'ambito di un terzo procedimento, il n. 1822/2022 a carico di Marco Datena ed altri, costituendo le risultanze delle citate ordinanze il novum su cui fondare, in maniera ben più logica e approfondita, una prova di resistenza rispetto alle criticità rilevate dalla Corte di cassazione e poste a fondamento della riedizione del giudizio di riesame. Non sono, inoltre, state prese in considerazione le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia D'Aversa Antonio al fine di determinare l'operatività temporale del gruppo criminale a partire dal mese di luglio 2012, essendo il periodo precedente coperto da giudicato assolutorio, e per tutto l'anno 2016, come dimostrato dal contenuto di numerose conversazioni intercettate riguardanti: i tentativi di infiltrazione del clan nella gestione degli appalti;
i legami del gruppo con esponenti qualificati della 'ndrangheta calabrese;
la funzione svolta dal Circolo Dopolavoro di Pignola (Pz),
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