Cass. pen., sez. VII, sentenza 01/02/2023, n. 04282
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELISARIO GABRIELE nato a PENNE il 13/02/1992 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene sussistenti i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo di cui all'art. 157 cod. pen., essendo trascorsi oltre cinque anni dal fatto commesso il 4 giugno Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità. Il limite alla applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie.
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