Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2023, n. 17227
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putando non sussistente il requisito del servizio pubblico, affermando, nello specifico, che: -«di recente, Sez. U, Ordinanza n. 13664 del 21/05/2019, sia pure in tema di giurisdizione, ha statuito che, perché la concessione in godimento per lo svolgimento dell'attività di distribuzione di carburanti – di un’area appartenente al Comune – possa essere qualificata come concessione-contratto, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio e che, per quanto qui rileva, difettava il secondo requisito, atteso che l'attività di distribuzione di carburanti, in precedenza soggetta a concessione prefettizia, era divenuta, ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. n. 32 del 1998, un'attività liberamente esercitabile sulla base di una semplice autorizzazione comunale, anche su suoli di proprietà privata»;-«Tanto è vero che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 32/1998, è cessato il regime di concessione degli impianti di distribuzione dei carburanti, venendo sostituito con quello autorizzatorio»;- «Né in termini ostativi rilevano le due pronunce menzionate dalla resistente a pagina n. 9 del controricorso, atteso che Cass, Sez. III, n. 11059 del 26.7.2002 si riferisce ad un contratto di comodato avente ad oggetto un impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, con le relative attrezzature in esso installate, cessato alla data del 31 dicembre 1984, laddove Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3444 del 28.05.2004 ha ad oggetto un contratto del 1984 con il quale il Comune di Monteroni aveva affidato ad una società il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione dei rifiuti per un periodo di nove anni». 3. Con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 18 luglio 2020 alle suindicate intimate LU.CAR S.R.L. proponeva ricorso per revocazione, successivamente depositando memoria exart. 378 cod. proc. civ. 4. Emmegi S.R.L. e Dogre S.R.L. resistevano controricorso notificato il 21 settembre 2020. L E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’istante assume che la suindicata pronuncia di questa Corte sarebbe viziata da errore revocatorio, a mente dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in ragione della «svista percettiva» (v. pagina n. 5 del ricorso) resa palese dal fatto che nell’ordinanza in esame è stata richiamata una sentenza del Consiglio di Stato (concretamente corrispondente al n. 4488/2005, relativa al giudizio contrassegnato dal numero generale di ricorso 3444/2004) diversa da quella recante il n. 3444/2004 citata dalla ricorrente, evidenziando che la prima (considerata dalla Corte) concerneva una fattispecie del tutto diversa dai contenuti della controversia oggetto di lite, essendo relativa al servizio di raccolta, di trasporto e di distribuzione dei rifiuti, mentre quella menzionata dall’istante riguardava, in termini appropriati, il riconoscimento del servizio pubblico connesso all’esercizio degli impianti di distribuzione del carburante. 2. La ricorrente ha aggiunto che ulteriore «svista percettiva»(v. pagina n. 6 del ricorso) emerge dal fatto che la massima della pronuncia di questa Corte (di cui a Cass., Sez. III, 26 luglio 2002, n. 11059) citata nel controricorso e reputata nella pronuncia revocanda come non pertinente alla fattispecie in rassegna, siccome relativa ad un contratto di comodato, conteneva, in realtà, un principio di diritto secondo cui «in ragione della natura del rapporto pubblicistico e onde assicurare la continuità e la regolarità del servizio pubblico di distribuzione, la mancata consegna dell’impianto dopo la scadenza, non determina tacita rinnovazione del contratto» (v. pagina n. 6 del ricorso), così come confermato dall’altra pronuncia (Cass., Sez. L., 12 gennaio 2012, n. 239) menzionata dalla Corte in relazione al primo motivo di ricorso (dichiarato inammissibile) nella quale pure veniva richiamata «la necessità di assicurare sicurezza, continuità e regolarità del suddetto servizio pubblico» (v. sempre pagina n. 6 del ricorso). 3. Infine, l’istante ha sostenuto, «ai fini dell’essenzialità e decisività dell’errore» (cfr. ancora pagina n. 6 del ricorso), che il tema rilevante della controversia coinvolto nel motivo di impugnazione accolto «riguardavala correlazione tra l’art. 6 del DL 26/10/1970 n. 745 e l’art. D.Lgs 11/02/1998 n. 32, ed in particolare se l’attività di distribuzione dei carburanti è un servizio pubblico», profilo questo che «rientrava e rientra nella cognizione della giustizia amministrativa che si è pronunciata direttamente e positivamente per come emerge dai principi massimati su richiamati», aggiungendo sul punto che «nell’Ordinanza delle Sezioni Unite n. 13664 del 1/05/2019 richiamata al punto 2.1 dell’ordinanza revocanda …. viene enunciato il principio già consolidato in seno alla giustizia amministrativa, ed ovvero la sostituzione della concessione con l’autorizzazione, ma nulla è detto e/o enunciato circa la perdita della caratteristica di servizio pubblico per le stazioni dio servizi erogatrici di carburanti»(così a pagina n. 7 del ricorso). 4.Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nonostante le sue ragioni siano volte ad accreditare l’erroneità della decisione sulla scorta di una «svista percettiva» nel riferimento ai contenuti dei menzionati precedenti giudiziari, esse finiscono, nella loro concretezza, per invocare la revocazione dell’ordinanza impugnata in considerazione di un supposto errore di diritto.
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