Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/03/2022, n. 10123
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI BERNARDO nato a SORRENTO il 17/08/1964 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di B L per il delitto di cui all'art. 392 cod. pen., commesso in Massa Lubrense in data 8 giugno 2012. Il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, essendo il possessore della stradina il cui accesso è stato legittimamente impedito, e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria del 17 novembre 2021, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è inammissibile perché fondato su censure indeducibili in quanto generiche e declinate in fatto. Nella
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di B L per il delitto di cui all'art. 392 cod. pen., commesso in Massa Lubrense in data 8 giugno 2012. Il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, essendo il possessore della stradina il cui accesso è stato legittimamente impedito, e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria del 17 novembre 2021, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è inammissibile perché fondato su censure indeducibili in quanto generiche e declinate in fatto. Nella
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