Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 21/12/2021, n. 40931

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 21/12/2021, n. 40931
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40931
Data del deposito : 21 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19014/2016 R.G. proposto da GRENKE FINANCE PLC rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. C R e dall'avv. F F con domicilio eletto in Roma, presso lo studio TLS associazione professionale di avvocati e commercialisti al Largo Angelo Fochetti n. 29;

- ricorrente -

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- controricorrente -

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sez. staccata di Pescara n. 84/06/16 depositata il 27/01/2016 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 30/09/2021 dal Consigliere R S;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale M V che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di appello ha accolto l'appello dell'Ufficio e in riforma della pronuncia della CTP ha sancito la legittimità dell'atto impugnato, diniego di istanza di rimborso di iva ex art. 38bis del d.P.R. n. 633 del 1972 relativa a operazioni perfezionatesi nel periodo d'imposta 2010;
- avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a cinque motivi che illustra con memoria;
detta ricorrente ha anche depositato istanza di fissazione sollecita dell'udienza di discussione;
l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Considerato che:

- con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1197, 1241, 1252, 1325 n. 2, 1362, 1367, 1470, 1571, 2744 del c.c. nonché dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al c.c. e dell'art. 135 della direttiva 2006/112/CE in relazione tutti all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata violato le norme di diritto civile in materia di contratti, con conseguente illegittima qualificazione dell'operazione di una compravendita seguita da una retro locazione (c.d. sale and rent - back) come esente da iva, in quanto costituente operazione di finanziamento, con ciò negandosi a Grenke Finance plc la detrazione del tributo indiretto addebitatole da Grenke Locazione s.r.l. in sede di cessione dei beni compravenduti e ripresi poi in locazione in direzione inversa;
Cons. Est. R S - 2 - il motivo è fondato;
- va dapprima premesso come ancora di recente questa Corte abbia ulteriormente ribadito, confermando propria giurisprudenza consolidata, che (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021) l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico, così come di un contratto, si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito: il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale dì cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto altresì a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti;
non può quindi la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata;
- sotto questo profilo il motivo si colloca chiaramente nel solco dei principi in oggetto, che risultano quindi rispettati, poiché parte ricorrente non pretende puramente di sostituire a quella della sentenza impugnata la propria interpretazione del contratto ma censura l'applicazione al sistema del regolamento contrattuale operata dalla CTR, ritenendola non rispettosa delle disposizioni in materia di compensazione (art. 1241 c.c.) di compravendita (art. 1470 c.c.) e di locazione (art. 1571 c.c.) come tra di loro coordinate con il divieto del c.d. "patto commissorio" (art. 2744 c.c.);
- sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30686 del 25/11/2019) fermo restando che l'interpretazione del contratto resta tipico accertamento devoluto al giudice del merito, qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato l'opera del predetto giudice, peraltro in presenza d'emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti Cons. Est. R S - 3 l'interpretazione proposta sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., senza che occorra ulteriormente onerare il ricorrente di ricercare, con specificità, la "ratio" decisoria avversata;
- il giudice, infatti, viene meno al dovere d'interpretazione secondo i canoni legali ove fornisca un'esegesi svincolata da regole conoscibili nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio e non giustificata dal contenuto letterale dello strumento negoziale;
- la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il sindacato di legittimità non possa allora investire il risultato interpretativo in sé (rientrando quest'ultimo nell'ambito dei giudizi di fatto) potendo viceversa detto sindacato solo attenersi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito. In altre parole, in sede di legittimità non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati (cfr., ex plurimis, Cass. sentenze n. 7500/2007, n. 10554/2010 e n. 10891/2016);
- nel presente caso parte ricorrente non prospetta una diversa e propria interpretazione del contratto alla quale addivenire previa ricostruzione della volontà negoziale delle parti, opponendola a quella adottata dalla sentenza impugnata, ma puntualmente sottopone a critica il risultato dell'interpretazione adottata dalla CTR (e prima dall'Ufficio risultato vittorioso in appello) in quanto ne denuncia l'esser stata essa resa in violazione dei canoni ex lege previsti;
- pertanto deve qui la Corte valutare se quanto statuito dalla CTR derivi o meno da una ermeneusi del regolamento contrattuale atto a disciplinare il rapporto tra Grenke Locazione s.r.l. e Grenke Finance PLC che risulta in concreto, quanto agli effetti che ne discendono, distante alla valutazione e dalla interpretazione del rapporto contrattuale in atti poiché - in particolare questo è il punto - omette di esaminare secondo i canoni ad essa propri, come previsti dagli art. Cons. Est. R S - 4 1362 e seguenti c.c. il contenuto del contratto in essere tra le parti, fermo restando poi che in forza dell'art. 10 della L. n. 212 del 2000 le violazioni di carattere esclusivamente tributario non possono ripercuotersi sulla validità del rapporto contrattuale;
- come è noto, l'intenzione comune delle parti (quando esiste, potendo darsi che le intenzioni dell'una parte non siano quelle dell'altra) prevale in linea di massima su ogni valore oggettivo della dichiarazione contrattuale;
pertanto, per l'accertamento del contenuto di essa vale il principio di atipicità dei mezzi ermeneutici secondo il quale tutto ciò che può servire ad accertare la comune volontà delle parti può esser utilizzato;
- orbene, il rapporto giuridico di natura patrimoniale dedotto nel contratto (e conseguentemente il regime iva dell'operazione d'esordio che lo costituisce, che la contribuente ritiene "cessione di beni" - imponibile - e che l'Ufficio prima e la CTR poi ritengono invece operazione di mero finanziamento - esente) si colloca in un contesto di riorganizzazione societaria a seguito della quale l'odierna ricorrente Grenke Finance PLC (di seguito anche "GF") stipulava con Grenke Locazione s.r.l. (di seguito anche "GL") un contratto per l'acquisto di cespiti con successiva locazione, in base al quale GL vendeva a GF "i beni oggetto di contratti di locazione in essere" con locatari nazionali;
detti beni, successivamente alla cessione, venivano locati a GL;
- secondo la prospettazione della società contribuente, detta operazione è da considerarsi operazione imponibile ex art. 2 del d.P.R. 633 del 1972, pertanto da sottoporre ad IVA con esposizione del tributo nella fattura allo scopo emessa;
dopo essere stata correttamente esposta VIVA in fattura da parte di GL (cedente dei beni) e una volta puntualmente pagata a quest'ultima da GF (cessionaria dei beni), detta IVA veniva richiesta a rimborso da GF dopo che GL l'aveva regolarmente versata all'Erario;
- è incontroverso sia che GF sia soggetto non residente in Italia ex art. 38-bis/2 del d.P.R. n. 633 del
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