Cass. pen., sez. VII, ordinanza 24/10/2018, n. 48467

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 24/10/2018, n. 48467
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48467
Data del deposito : 24 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOCONI SIMONA nato a TERNI il 13/12/1974 avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE d'APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 30/5/2017, confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TERNI il 11/1/2013 nei confronti di FOCONI SIMONA in relazione ai reati di cui agli artt. 485, 491, 640 e 648 CP.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. "Mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione circa la solo supposta sussistenza di riscontri probatori in ordine all'effettiva addebitabilità dei fatti reato all'odierna ricorrente". 2.2. "Inosservanza, erronea applicazione della legge penale;
contraddittorietà/illogicità di motivazione".

3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Il primo motivo è inammissibile perché manca in esso ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944;
tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Rv 229369). Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La difesa, infatti, con il motivo propone una diversa lettura del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, così limitandosi a formulare una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e di quanto accaduto, attività questa preclusa alla Corte di Cassazione cui non può chiedersi di procedere ad una nuova, e terza, lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. La Corte non ha il potere di procedere ad una autonoma valutazione, adottando propri e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, ritenuti così maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa poiché il giudice di legittimità ha esclusivamente il compito di controllare se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217).
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