Cass. pen., sez. VII, ordinanza 24/10/2018, n. 48467
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOCONI SIMONA nato a TERNI il 13/12/1974 avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La CORTE d'APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 30/5/2017, confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TERNI il 11/1/2013 nei confronti di FOCONI SIMONA in relazione ai reati di cui agli artt. 485, 491, 640 e 648 CP.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. "Mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione circa la solo supposta sussistenza di riscontri probatori in ordine all'effettiva addebitabilità dei fatti reato all'odierna ricorrente". 2.2. "Inosservanza, erronea applicazione della legge penale;
contraddittorietà/illogicità di motivazione".
3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Il primo motivo è inammissibile perché manca in esso ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La CORTE d'APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 30/5/2017, confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TERNI il 11/1/2013 nei confronti di FOCONI SIMONA in relazione ai reati di cui agli artt. 485, 491, 640 e 648 CP.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. "Mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione circa la solo supposta sussistenza di riscontri probatori in ordine all'effettiva addebitabilità dei fatti reato all'odierna ricorrente". 2.2. "Inosservanza, erronea applicazione della legge penale;
contraddittorietà/illogicità di motivazione".
3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Il primo motivo è inammissibile perché manca in esso ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula
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