Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2012, n. 846

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2012, n. 846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 846
Data del deposito : 23 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M C F - Presidente -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. F A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15030-2007 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, M L, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
F V, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato C D, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1321/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/01/2007 R.G.N. 1387/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Consigliere Dott. M L T;

udito l'Avvocato M L;

udito l'Avvocato C D;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova confermava la statuizione di primo grado con cui l'Inps era stato condannato ad erogare a Furfaro Vincenzo la pensione di vecchiaia, ritenendo sussistente il diritto alla ricongiunzione, nella gestione dei lavoratori autonomi artigiani, della contribuzione versata nella gestione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, escludendo la necessità del requisito indicato dall'Inps, e cioè il poter far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni nell'AGO, come previsto dalla L. n. 29 del 1979, art. 2, ultimo cpv, che rimanda all'art. 1, comma 4, della medesima legge. Avverso detta sentenza l'Inps ricorre con due motivi. Il Furfaro ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'Inps, denunciando violazione della L. n. 29 del 1979, art. 1, comma 4 e art. 2, comma 1 lamenta che, per la
ricongiunzione presso l'AGO dei contributi versati nella gestione Inps artigiani, manca comunque la condizione del quinquennio di assicurazione AGO immediatamente precedente la domanda di ricongiunzione.
Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 29 del 1979, art. 2, comma 1 e della L. n. 233 del 1990, art. 16, comma 3, l'Istituto ricorrente sostiene che il legislatore
ha disciplinato solo la ricongiunzione da effettuarsi presso le gestioni sostitutive dell'AGO e non anche presso le gestioni dei lavoratori autonomi e che ciò sarebbe riconfermato dai citato art. 16 che si limita a rinviare alla disciplina di cui alla L. n. 29 del 1979. Va preliminarmente esaminato, per ragioni logiche, il secondo motivo, perché il suo accoglimento determinerebbe la esclusione in radice del diritto alla ricongiunzione. Questo motivo non merita accoglimento.
La questione da risolvere nella presente controversia attiene alla possibilità di ricongiunzione, ai sensi della L. n. 29 del 1979, dei contributi versati come lavoratore dipendente in una delle gestioni dei lavoratori autonomi che fanno capo all'Inps, cioè artigiani, commercianti e coltivatori diretti;
in altri termini si tratta di decidere se sussista la facoltà di accentrare, presso una di dette gestioni da lavoro autonomo, la contribuzione versata presso l'AGO. Detta facoltà, in conformità della posizione assunta dall'Inps, è stata negata dalla sentenza di questa Corte n. 1246 del 21 gennaio 2005. La tesi non appare condivisibile ed è stata disattesa dalla successiva sentenza n. 5627 del 15/03/2006, con cui si è affermato che "In tema di ricongiunzione di periodi assicurativi, deve ritenersi consentita la facoltà di ricongiungere i contributi versati nell'A.G.O. e quelli versati in una delle gestioni dei lavoratori autonomi che fanno capo all'INPS (nella specie, gestione artigiani), onde ottenere, presso quest'ultima, una pensione commisurata all'intero periodo. Tale facoltà emerge, infatti, dal sistema delineato dalla L. n. 233 del 1990, art. 16, che prevede, alternativamente, il cumulo dei periodi assicurativi (comma 1), che opera automaticamente, e la ricongiunzione (comma 3), che opera a domanda: i due istituti comportano che periodi lavorativi svolti con iscrizione a diverse gestioni si sommano per fare acquisire l'anzianità assicurativa e contributiva necessaria per il diritto a pensione;
tuttavia, mentre con il cumulo, che resta virtuale perché i contributi rimangono materialmente presso la gestione ove erano stati versati, ciascuna gestione eroga una quota corrispondente al periodo della propria iscrizione, e il pensionato gode, così, di due pro rata, viceversa, per la ricongiunzione, i contributi passano materialmente dalla gestione ove erano stati versati alla gestione degli autonomi "accentratrice", la quale eroga un'unica pensione commisurata all'intero periodo".
Le linee essenziali della motivazione sono le seguenti:

1. La L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 1 (prima delle modifiche operate dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12 septies e seguenti, convertito in L. n. 122 del 2010, non applicabili ratione temporis) prevede la ricongiunzione, presso il Fondo lavoratori dipendenti, di contribuzione di diverso tipo. Il comma 1 contempla la posizione di coloro che sono stati sempre assicurati come lavoratori dipendenti, riconoscendo loro la facoltà di ricongiungere, gratuitamente, presso il Fondo lavoratori dipendenti gestito dall'Inps, i pregressi periodi di iscrizione ad altre forme assicurative, tutte però concernenti i lavoratori dipendenti, e cioè presso le cd. forme esclusive (ad esempio l'assicurazione dei dipendenti civili e militari dello Stato e l'assicurazione per i dipendenti degli enti locali, gestite dall'Inpdap) ed anche presso le cd. forme sostitutive (come Enpals per i lavoratori dello spettacolo, Inpgi per i giornalisti, come i Fondi speciali Inps vigenti per alcune categorie professionali: per il personale delle imposte di consumo, elettricità, telefonia, navigazione aerea, pubblici servizi di trasporto), ed altresì presso le cd. forme esonerative che erano previste per il

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