Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2014, n. 3116

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2014, n. 3116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3116
Data del deposito : 12 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo - Motivi della decisione



1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della società Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi (d'ora in poi, per brevità, Provincia, che non ha resistito) e avverso la sentenza n. 115/2/08 con la quale la C.T.R. Sicilia sezione n.

2 - in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni 1995 e 1996 coi quali si contestava l'omessa dichiarazione dei redditi relativa all'imposta sul patrimonio netto-, accogliendo l'appello della Provincia, dichiarava non dovuta dalla suddetta l'imposta sul patrimonio netto sulla base del D.L. n. 394 del 1992 (conv. in L. n. 461 del 1992), non intendendo discostarsi da propria precedente sentenza tra le stesse parti relativa all'anno di imposta 1993, nella quale si era affermato che l'attività in concreto esercitata dalla Provincia era da ritenersi in rapporto di strumentalità diretta ed immediata rispetto al fine di religione e di culto, ed essendo stato documentato che l'attività della Provincia era "attinente all'assistenza ed alla sanità oltre che al culto religioso".



2. Con un unico motivo, deducendo violazione del D.L. n. 394 del 1992, art. 1, comma 4 bis conv. in L. n. 461 del 1992 (recte, art. 2, comma 4 bis), l'Agenzia ricorrente rileva innanzitutto che la natura di ente non commerciale (che non svolge in forma prevalente o esclusiva attività commerciale) non è data dall'oggetto statutario bensì dall'attività in concreto svolta, posto che la mera gestione di ospedali, case di cura ed istituti, ancorchè destinati a disabili, malati ed anziani, non serve di per sè a provare la natura non commerciale dell'ente, essendo necessario verificare se l'ente ricava da tale attività un utile ovvero se detta attività, benchè d'impresa, venga svolta in modo non prevalente. Rileva altresì la ricorrente che tale accertamento sarebbe nella specie mancato, non potendo peraltro in proposito farsi riferimento ad accertamenti svolti per differenti periodi di imposta. Rileva infine la ricorrente che nella specie l'ente andrebbe assoggettato ad imposta essendo titolare di reddito di impresa e non avendo provato che nè che la gestione delle attività assistenziali avviene nelle forme di attività di impresa in modo strumentale ai fini statutari "di religione e di culto" nè che dall'attività assistenziale esercitata non ritragga un rilevante reddito di impresa.

Il ricorso è fondato. Dalla sentenza impugnata emerge un riferimento ad una precedente decisione, ma, prescindendo dal fatto che essa riguarda un diverso periodo di imposta (rispetto al quale potrebbero essere cambiati tutti o alcuni elementi di fatto), non risulta neppure se la decisione richiamata sia passata in giudicato.

Peraltro, non è dato neppure comprendere se il rinvio ad altra sentenza è stato effettuato per invocare un giudicato esterno (del quale, ripetesi, non c'è prova) ovvero soltanto "per relationem", ossia per integrare la motivazione della sentenza in relazione all'accertamento dei presupposti per l'esenzione dall'imposta sul patrimonio netto col rinvio ad altra decisione tra le medesime parti, ma in tal caso mancherebbe comunque una adeguata motivazione in ordine all'accertamento del perdurare, nel diverso periodo di imposta, della situazione di fatto accertata nella sentenza richiamata.

Tanto premesso, occorre rilevare che i giudici d'appello, con riguardo al periodo di imposta in contestazione, non hanno accertato se l'attività in concreto esercitata dalla Provincia fosse in rapporto di strumentalità diretta ed immediata rispetto al fine di religione e di culto, essendosi limitati ad affermare che era stato documentato che l'attività della Provincia era "attinente all'assistenza ed alla sanità oltre che al culto religioso", senza spendere una parola sulla sussistenza o meno della natura non commerciale dell'ente, costituente, a norma del D.L. n. 394 del 1992, art. 2, comma 4 bis, presupposto per il mancato assoggettamento all'imposta sul patrimonio netto, e non direttamente ricavabile esclusivamente sulla base dell'oggetto dell'attività dell'ente medesimo.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio a diversa sezione della C.T.R. Sicilia.

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