Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/10/2019, n. 24858
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Il difetto di interesse ad agire per mancanza di lesione costituisce una questione relativa ai presupposti dell'azione, la cui decisione rientra nei limiti interni della giurisdizione contabile, con la conseguenza che il ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il profilo del difetto di giurisdizione è inammissibile, non riguardando il superamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti. (Nella specie, era stato prospettato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti con riferimento ad un'azione per responsabilità erariale esercitata dal P.M. contabile in seguito all'indebita percezione di un finanziamento pubblico concesso dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, poiché quest'ultima aveva intrapreso il recupero in via amministrativa della somma attraverso l'emissione di un'ingiunzione di pagamento, contro la quale il percettore del contributo aveva proposto opposizione davanti al giudice ordinario).
In tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in relazione ad un giudizio di responsabilità nei confronti di un soggetto che aveva messo la sua identità ed i propri conti correnti bancari a disposizione per commettere una truffa concernente dei contributi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - denominati "Set Aside" - ed aveva così percepito i detti contributi, successivamente utilizzandoli per finalità diverse da quelle previste).
Sul provvedimento
Testo completo
2485 8 - 1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI composta da: G ME Primo Presidente R.G. 2314/2018 F T Cron.24858 Presidente di sezione Presidente di sezione R M D V Rep. Presidente di sezione F M Ud. 24/9/2019 Presidente di sezione Andrea SCALDAFERRI Enrica D'ANTONIO Consigliere Consigliere E L B Consigliere Rel. ricorso per motivi di A G giurisdizione L R Consigliere ha pronunciato la seguente Cu. SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 2314-2018 proposto da: TINO FRISARI Patrizia, rappresentata e difesa dall'Avvocato F E L, con domicilio eletto presso lo studio del me- desimo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 28;
-ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTE- RO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso il proprio Uffi- cio in Roma, via Baiamonti n. 25;
- controricorrente -
contro 415 9 7 AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA- AGEA, rappresen- tata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
controricorrente - e nei confronti di F G e P G;
intimati - avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione seconda giurisdizio- nale centrale d'appello, depositata il 6 giugno 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 set- tembre 2019 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale France- sco Salzano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nei con- fronti dell'AGEA e per il rigetto nel resto;
uditi l'Avvocato F E L per la ricorrente e l'Avvocato dello Stato Davide Di Giorgio per la controricorrente AGEA.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Pu- glia, con sentenza depositata il 17 ottobre 2013, ha condannato, in solido ed a titolo di dolo, Gabriele Ferrara e Rocco Perrottelli, nella lo- ro rispettive qualità di funzionario istruttore e di funzionario revisore, al pagamento, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, del 25% ciascuno del danno di euro 1.025.609,21, ed Elvio Ce- lestini e Patrizia Tamborino Frisari, nella loro qualità di privati percet- tori, al pagamento, al medesimo Ente, del restante 50% rapportato all'importo dei contributi da ciascuno di essi percepito, rispettivamen- te pari a euro 571.077,85 e a euro 454.531,36;
ha altresì condanna- to, a titolo di responsabilità sussidiaria per colpa grave, Giuseppe Pu- An - 2- tignano, direttore dell'Ufficio sviluppo rurale dell'AGEA, al pagamento, in favore dell'AGEA, del 25% dell'intero danno. Tali somme sono state maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Il danno erariale al quale i convenuti sono stati condannati origina dalla illecita erogazione e percezione di contributi pubblici dell'AGEA denominati "Set Aside", disciplinati dai regolamenti CEE n. 1094 del 25 aprile 1988, n. 1272 del 29 aprile 1988 e n. 2328 del 15 luglio 1991 e dal decreto ministeriale n. 63 del 19 febbraio 1991, in relazio- ne alle campagne (da quella del 1990/1991 a quella del 1994/1995) di messa a riposo della produzione di terreni agricoli di tipo seminati- vo e di riconversione della produzione stessa. -2. Con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 6 giugno 2017, la Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, ha respinto gli appelli proposti, tra gli altri, da Pa- trizia Tamborino Frisari, confermando integralmente la pronuncia di primo grado. -2.1. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte dei conti respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata ha dall'appellante, rilevando che, ai fini della sussistenza del rapporto di servizio, quel che conta è la natura pubblica della contribuzione ed il suo essere indirizzata a scopi di pubblica utilità, sicché la giurisdizione contabile è configurabile anche nei riguardi di soggetti privati che, come nella specie, abbiano indebitamente percepito fondi pubblici, ovvero che abbiano partecipato all'attività diretta all'ottenimento di indebiti finanziamenti pubblici. Attraverso la percezione del contributo pubblico ha sottolineato il giudice contabile- si è instaurata tra pri- vato ed amministrazione danneggiata una relazione non organica ma funzionale, caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'iter procedimentale della P.A. di realizzazione del programma pubblico che si esaurisce, non con l'attività procedimentale che pre- siede e conduce all'erogazione del contributo stesso, ma con la effet- An - 3 - tiva sua destinazione alle finalità pubbliche intermediate dall'attività del privato (nel caso, la messa a riposo del terreno seminativo rispet- to a una attività di coltivazione fino a quel momento attuata). La Corte dei conti ha altresì escluso che l'avvenuto esperimento dell'azione di recupero delle somme ad iniziativa dell'amministrazione danneggiata, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 otto- bre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministra- tive e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), deter- mini una preclusione all'esercizio dell'azione di responsabilità. In ordine alla responsabilità della Tamborino Frisari, la Corte dei conti ha accertato la assoluta mancanza delle condizioni oggettive e soggettive per l'ottenimento dei contributi. Secondo la Corte dei con- ti, a prescindere dall'esito del giudizio penale di non luogo a procede- re per prescrizione dei reati (che non vincola il giudice contabile), la Tamborino Frisari ha offerto attivamente disponibilità e collaborazione per portare a compimento gli illeciti dolosi ai danni del pubblico era- rio.