Cass. civ., sez. I, sentenza 09/09/2022, n. 26574
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In tema rapporti pendenti nel fallimento, il provvedimento adottato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 80, comma 3, l.fall. (nella versione successiva alla riforma ex d.lgs. n. 5 del 2006), al fine di determinare, nel dissenso tra le parti, la misura dell'equo indennizzo per l'anticipato recesso del curatore dal contratto di locazione, è impugnabile, in mancanza di una previsione "ad hoc", con il reclamo ex art. 26 l.fall., in quanto mezzo ordinario di impugnazione dei decreti del giudice delegato quando "non sia diversamente disposto".
Sul provvedimento
Testo completo
26574/2022 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Сои 26574 Composta da M C Presidente - Oggetto:reclamo ex art. 26 l.f. indennizzo ex art. 80 l.f. R.G.N. 20700/2016 Consigliere - Laura Tricomi Guido Mercolino .Consigliere - Cron. A Z . Consigliere - PU - 17/5/2022 Luigi D'Orazio Consigliere Rel.- F.U. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20700/2016 R.G. proposto da BAMA di B F, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. G V, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della corte di cassazione 1970
- ricorrente -
2 2 20 1Cons.Est.Luigi D'Orazio R.G. 20700/2016
contro
Fallimento di F M, in persona del curatore -intimato avverso il decreto del tribunale di Catania depositato il 12 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17maggio 2022 dal Consigliere Luigi D'Orazio;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa P F, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso FATTI DI CAUSA 1. F M, titolare dell'omonima impresa individuale, concesse in locazione il proprio immobile commerciale a BAMA di B F per il canone mensile di euro 4.840,00;
secondo quanto pattuito fra le parti, il termine di durata annuale del contratto, stipulato il 1° luglio 2012, si sarebbe dovuto ritenere tacitamente rinnovato, di anno in anno, in mancanza di disdetta da comunicarsi almeno due mesi prima della scadenza. Il 2 aprile 2014, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'impresa Molino da parte del Tribunale di Catania, il curatore appose i sigilli al locale. BAMA, ritenuto che attraverso tale comportamento il curatore avesse manifestato tacitamente la propria intenzione di recedere dalla locazione, chiese, ai sensi dell'art. 80, primo comma, l.f., la corresponsione di un equo indennizzo per l'anticipato recesso. La domanda fu respinta dal giudice delegato, il quale, accogliendo l'eccezione sollevata dall'organo di gestione della procedura, ritenne il contratto non opponibile al Fallimento ai sensi dell'art. 2704 c.c. 2Cons.Est. Luigi D'Orazio R.G. 20700/2016 Il reclamo ex art. 26 I. fall. proposto da BAMA contro il provvedimento è stato rigettato dal Tribunale di Catania con decreto del 12 aprile 2016 purIl collegio dinanzi al quale il curatore non si è costituito ritenendo il contratto munito di data certa, ha evidenziato, per quel che ancora qui rileva: che l'indennizzo spettante a BAMA doveva essere commisurato all'ammontare dei canoni di locazione per le mensilità successive al recesso e fino alla naturale scadenza del contratto (aprile 2014 - luglio 2014) e ammontava a complessivi euro 14.520,00;
che tuttavia dai bonifici bancari prodotti dalla ditta reclamante emergeva il mancato pagamento di canoni di locazione per un complessivo ammontare di euro 14.720,00 (pari alla differenza tra i canoni, per euro 43.560,00, dovuti dalla conduttrice per il periodo luglio 2013-marzo 2014 e la somma di euro 28.840,00 che risultava pagata per il medesimo periodo), costituente un credito del Fallimento che andava compensato con quello per indennizzo.
2. BAMA ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato ad un solo motivo.
3. Il Fallimento di F M è rimasto intimato.
4. La causa, per la quale era stata disposta relazione ai sensi dell'art. 380 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) è stata rimessa all'udienza pubblica dal collegio della sesta sezione civile. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso BAMA denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il tribunale pronunciato su un'eccezione in senso proprio, qual è quella di compensazione, che non era stata sollevata dal curatore del Fallimento, rimasto contumace nel giudizio di reclamo. 3Cons.Est.Luigi D'Orazio R.G. 20700/2016 2. Il ricorso è stato rimesso all'udienza pubblica, ancorché la ragione non risulti esplicitata nell'ordinanza interlocutoria emessa dalla sesta sezione civile, per