Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2019, n. 07129
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P D, n. Terranova di Sibari (Cs) 9.9.1955 avverso l'ordinanza n. 1300/18 del Tribunale del Riesame Catanzaro del 26- 27/07/2018 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O V;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. C A, che ha concluso per il rigetto;
sentiti i difensori del ricorrente, avv. A V e avv. L M, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha parzial- mente riformato quella emessa il 05/07/2018 dal GIP del Tribunale di Castro- villari, disponendo a carico di P D la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alle imputazioni provvisorie di aver promosso e costituito un'associazione a delinquere finalizzata a commettere reati di turbativa d'asta e di avere commesso plurimi reati contro la P.A. non limitati a quello di cui all'art.353 cod. pen. (capi I, 1.a, 2.1, 3.f, 3.g, 5.a, 5.i, 6.h, 8.a, 9.a, 11.a, 12.a della ru- brica) nei Comuni di Corigliano Calabro (Cs) ed altri limitrofi. Confermando sul punto le valutazioni del GIP, il Tribunale ha indicato nel Per- rone il dominus indiscusso del cartello imprenditoriale oggetto d'indagine, nata dalla segnalazione del Sindaco di Corigliano Calabro nel constatare l'aggiudica- zione pressoché totalitaria ad imprese riferibili direttamente al P, ai suoi figli o ad imprenditori a lui vicini, delle gare d'appalto espletate nel suo Comune e in altri dello stesso comprensorio territoriale ed arricchitasi delle dichiarazioni di altri imprenditori del luogo operanti nel settore degli appalti pubblici. Accertata la partecipazione in forma di cartello imprenditoriale (pag. 4) per almeno quattordici gare pubbliche, il Tribunale ha evidenziato come dalle inter- cettazioni telefoniche svolte oltre che dall'esito delle perquisizioni eseguite presso varie società sia emerso un sistema di gestione centralizzata della partecipazione alle procedure di appalto bandite nel comprensorio territoriale di riferimento, sistema fondato su un accordo preventivo in base al quale l'impresa formalmente aggiudicataria aveva diritto ad un compenso fisso pari al 5% del valore dello appalto, mentre la concreta esecuzione dei lavori veniva demandata a società riconducibili, direttamente o indirettamente, al P o a imprenditori a lui vicini. Secondo tale schema operativo, la società RO.DA. Service srl riconducibile allo indagato è stata deputata a coordinare la partecipazione alle gare delle imprese aderenti al cartello, a tal fine disponendo anche finanche del possesso di timbri e documenti pertinenti a tali imprese.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo;
sostiene in particolare che la sussistenza del sodalizio criminale è stata affermata in maniera apodittica, senza indicazione dei tempi, del luogo e dei soggetti che avrebbero atteso alla predisposizione del programma criminoso e soprattutto senza che sia stata individuata quella minima predisposizione di mezzi necessaria per la sus- sistenza dell'associazione criminale. ,r) Quanto alla RO.DA. Service srl, individuata come il fulcro dell'organizzazione e dell'attività condotta del cartello imprenditoriale, nessuna considerazione è stata dedicata dal Tribunale al fatto che essa svolgesse attività di consulenza in favore di un elevato numero di società, tra cui molte estranee all'ipotizzato cartello. Del tutto indimostrata risulta, inoltre, l'affermazione che sussisterebbe una "permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio crimi- noso e di essere disponibile a operare per l'attuazione comune del
udita la relazione del consigliere, O V;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. C A, che ha concluso per il rigetto;
sentiti i difensori del ricorrente, avv. A V e avv. L M, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha parzial- mente riformato quella emessa il 05/07/2018 dal GIP del Tribunale di Castro- villari, disponendo a carico di P D la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alle imputazioni provvisorie di aver promosso e costituito un'associazione a delinquere finalizzata a commettere reati di turbativa d'asta e di avere commesso plurimi reati contro la P.A. non limitati a quello di cui all'art.353 cod. pen. (capi I, 1.a, 2.1, 3.f, 3.g, 5.a, 5.i, 6.h, 8.a, 9.a, 11.a, 12.a della ru- brica) nei Comuni di Corigliano Calabro (Cs) ed altri limitrofi. Confermando sul punto le valutazioni del GIP, il Tribunale ha indicato nel Per- rone il dominus indiscusso del cartello imprenditoriale oggetto d'indagine, nata dalla segnalazione del Sindaco di Corigliano Calabro nel constatare l'aggiudica- zione pressoché totalitaria ad imprese riferibili direttamente al P, ai suoi figli o ad imprenditori a lui vicini, delle gare d'appalto espletate nel suo Comune e in altri dello stesso comprensorio territoriale ed arricchitasi delle dichiarazioni di altri imprenditori del luogo operanti nel settore degli appalti pubblici. Accertata la partecipazione in forma di cartello imprenditoriale (pag. 4) per almeno quattordici gare pubbliche, il Tribunale ha evidenziato come dalle inter- cettazioni telefoniche svolte oltre che dall'esito delle perquisizioni eseguite presso varie società sia emerso un sistema di gestione centralizzata della partecipazione alle procedure di appalto bandite nel comprensorio territoriale di riferimento, sistema fondato su un accordo preventivo in base al quale l'impresa formalmente aggiudicataria aveva diritto ad un compenso fisso pari al 5% del valore dello appalto, mentre la concreta esecuzione dei lavori veniva demandata a società riconducibili, direttamente o indirettamente, al P o a imprenditori a lui vicini. Secondo tale schema operativo, la società RO.DA. Service srl riconducibile allo indagato è stata deputata a coordinare la partecipazione alle gare delle imprese aderenti al cartello, a tal fine disponendo anche finanche del possesso di timbri e documenti pertinenti a tali imprese.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo;
sostiene in particolare che la sussistenza del sodalizio criminale è stata affermata in maniera apodittica, senza indicazione dei tempi, del luogo e dei soggetti che avrebbero atteso alla predisposizione del programma criminoso e soprattutto senza che sia stata individuata quella minima predisposizione di mezzi necessaria per la sus- sistenza dell'associazione criminale. ,r) Quanto alla RO.DA. Service srl, individuata come il fulcro dell'organizzazione e dell'attività condotta del cartello imprenditoriale, nessuna considerazione è stata dedicata dal Tribunale al fatto che essa svolgesse attività di consulenza in favore di un elevato numero di società, tra cui molte estranee all'ipotizzato cartello. Del tutto indimostrata risulta, inoltre, l'affermazione che sussisterebbe una "permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio crimi- noso e di essere disponibile a operare per l'attuazione comune del
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