Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/12/2021, n. 37969
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Le critiche sono fondate per i principi di seguito enunciati. Emerge dai fatti di causa che il Conservatore aveva accettato con ri- serva la nota di trascrizione di domanda giudiziale presentata dall'avv. F A per conto e nell'interesse di A G, A P, R L e R G. Il Conser- vatore appose la riserva sulla trascrivibilità dell'atto di citazione per in- completezza della notifica dell'atto di citazione stesso, così rifiutando di trascrivere l'atto. Ai sensi dell'art. 2674 bis c.c. e dell'art. 113 ter disp.att. c.c. veniva presentato reclamo avverso la predetta trascrizione con riserva. Il Tribunale di Napoli, con decreto, rigettò tale reclamo.R.G.N. 10777-17 A seguito del rigetto, i ricorrenti presentarono reclamo alla Corte di appello di Napoli, si sensi dell'art. 113 ter comma 3 disp.att. c.c., che ;con decreto n. 3671/2013 accolse il reclamo dichiarando che la riserva apposta alla trascrizione della domanda giudiziale era illegittima, in quanto doveva escludersi in radice che sussistevano gravi e fondati dubbi ex art. 2674 bis c.c. sulla trascrivibilità della citazione. Per effet- to di tale giudizio, volto a contestare la riserva apposta dal Conservato- re alla richiesta di trascrizione, veniva presentata domanda di annota- zione al competente Ufficio che, effettuata la formalità in calce alla tra- scrizione, notificava ai contribuenti avviso di liquidazione per le impo- ste dovute, per un importo pari ad curo 297,00. I ricorrenti impugna- vano tale atto impositivo, sostenendo che l'annotazione di cui all'art. 113 ter disp.att. c.c., con il pagamento delle relative imposte oggetto di contestazione nel presente giudizio, era stata originata dalla illegittimità del dubbio del Conservatore e non dalla richiesta dei ricorrenti di tra- scrivere l'atto di citazione con riserva, essendo quest'ultima istanza ne- cessitata per superare il rifiuto del Conservatore, ed ottenere la trascri- zione dell'atto di citazione. Secondo i contribuenti, il soggetto obbliga- to al pagamento delle imposte ipotecarie e di bollo connesse alle anno- tazioni effettuare ai sensi dell'art. 113 ter, comma 4, disp.att. c.c., a margine della trascrizione, sarebbe l'Ufficio perché non può essere po- sto a carico dei contribuente un onere tributario derivante dall'illegittimo comportamento della Pubblica Amministrazione. 1.2.La questione all'esame di questa Corte è chi sia il soggetto obbliga- to al pagamento delle imposte ipotecarie e di bollo connesse alle anno- tazioni effettuate ai sensi dell'art. 113 ter, comma quarto, disp. att.c.c. a R.G.N. 10777-17 margine della trascrizione 'con riserva' . Per l'esame della questione è opportuno illustrare il quadro normativo di riferimento. a)Ai sensi dell'art. 2674 bis. c.c., quando il conservatore dei registri immobiliari rileva che emergono gravi e fondati motivi sulla trascrivi- bilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, esegue la formalità con riserva su istanza della parte richiedente. La trascrizione con riser- va assicura alla parte un effetto di prenotazione rispetto al numero d'ordine. La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'Autorità giudiziaria. b)L'art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 dispone che "le formalità di trascri- zione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici re- gistri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria". L'art. 11, comma 1, del d.lgs. cit. stabilisce che "sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale coloro che richiedono le formalità di cui all'art. 1..." e al comma 2, precisa che sono solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui inte- resse è stata richiesta la formalità. c)L'art. 113 ter disp.att. c.c. dispone che "il reclamo previsto dall'art.2674 bis c.c. si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della foinialità, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria;entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibili- tà". Contro il provvedimento del Tribunale è consentito reclamo alla Corte di appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, an- che al conservatore. A margine della formalità eseguita con riserva il R.G.N. 10777-17 conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immedia- tamente esecutivo del Tribunale e il decreto definitivo. Quando il re- clamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto. d)La trascrizione di domande giudiziali è ammessa nei soli casi in cui le stesse siano riconducibili nel novero di quelle tipizzate di cui agli artt.2652, 2653 e 2690 c.c., atteso che il sistema della pubblicità immobilia- re riferita alle domande giudiziali, a differenza di quanto stabilito per gli atti negoziali (art. 2645 c.c.), è ispirato al principio della tassatività. A fronte di un grave e fondato dubbio sulla trascrivibilità di un atto (o sulla trascrivibilità di una ipoteca), il conservatore, su istanza di parte richiedente, esegue la formalità con riserva. Costituisce affermazione condivisa quella per cui la trascrizione è isti- tuto di ordine pubblico finalizzato al soddisfacimento dell'interesse generale alla sicurezza dei traffici giuridici. Gli interessi privati dei sog- getti interessati alla trascrizione, e l'interesse generale della collettività sopra indicato, coesistono con altri interessi pubblici, come l'aggiornamento della banca dati catastale, l'utilizzo per finalità tributa- rie ecc. La qualificazione delle norme sulla trascrizione come norme di ordine pubblico, e quindi come norme inderogabili, è fatta propria dal- la dottrina dominante. Tuttavia emerge all'evidenza l'interesse privato dei soggetti interessati alla trascrizione che viene tutelato mediante la possibilità di presentare al conservatore, che rifiuti la trascrizione in presenza di gravi dubbi, di proporre istanza di trascrizione con riserva, con onere di promuovere reclamo avverso la riserva entro i successivi 30 giorni, pena la perdita di efficacia della trascrizione. Il reclamo, per- tanto, diventa lo strumento necessario per mantenere gli effetti della R.G.N. 10777-17 formalità della trascrizione con riserva e l'annotazione del reclamo a margine della trascrizione con riserva si rende necessaria per la realiz- zazione del sistema pubblicitario. L'annotazione del reclamo avviene, ai sensi dell'art. 11, comma 2, cit., sempre al fine di realizzare l'interesse privato di colui che propone al conservatore istanza di tra- scrizione con riserva, atteso che in questo modo si consente allo stesso di beneficiare, nonostante il rifiuto del conservatore, in via provvisoria, della pubblicità immobiliare della domanda giudiziale e, quindi, delle tutele che dalla stessa conseguono ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. e)Da siffatti rilievi consegue l'accoglimento del motivo, non assumen- do rilievo la circostanza prospettata dai contribuenti, secondo cui la ra- tifica da parte dell'autorità giudiziaria della trascrizione con riserva, in ragione della infondatezza dei dubbi prospettati dal conservatore, fa- rebbe ricadere sull'Ufficio l'obbligo fiscale previsto dalla legge ai fini della relativa annotazione, atteso che chiaramente l'art. 11, comma 1, del d.lgs. 347 del 1990 dispone che obbligato al pagamento dell'imposta ipotecaria è il soggetto che richiede l'annotazione, sicchè la stessa viene eseguita su richiesta del contribuente ed al fine di otte- nere le garanzie e le tutele assicurate dalla pubblicità immobiliare. I giudici di appello non hanno fatto buon governo dei principi espressi avendo rigettato l'appello dell'Ufficio in ragione della declaratoria di illegittimità 'al) origine' della 'riserva' del Conservatore, risultante dal decreto della Corte di Appello di Napoli.
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