Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2023, n. 04358

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2023, n. 04358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04358
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16028/2022 R.G. proposto da: GHEZZO GIOVANNI DI GHEZZO MAURIZIO C . SNC, GHEZZO MARCO, GHEZZO MAURIZIO, ALBERTI CLAUDIO, elettivamente domiciliati in Roma Via Di Villa Sacchetti 9, presso lo studio dell’avvocato G M (MRNGPP68T13H501O) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato M L (LNTMSM76M14B963X). -Ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. -Intimata - Avverso la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 40215/21, depositata il 15/12/2021. Udita la relazione svolta dal Consigliere R G nella pubblica udienza dell’08 febbraio 2023ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale G L ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «[C]hiede di dichiarare inammissibile il ricorso».

FATTI DI CAUSA

1. La società Ghezzo Giovanni di Ghezzo Maurizio C. S.n.c. e i soci M G, M G e C A ricorrono, con un complesso motivo, contro l’Agenzia delle entrate, che non si è costituita, per la revocazione della sentenza n. 40215/2021 con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dei contribuenti avverso la sentenza n. 81 /0 5 /201 2 della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Umbria.

2. Quest’ultima decisione ha accolto l’appello dell’ufficio e ha (parzialmente) riformato la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Venezia che, invece, per quanto adesso rileva, aveva accolto i ricorsi dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento per Irpeg, Irpef, Iva e Irap, per l’anno 2005, in relazione ad operazioni “in nero” di acquisto e rivendita di vongole.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso [«1. Sulla revocabilità per errori decisivi su fatti – non oggetto di discussione tra le parti – della statuizione di inammissibilità adottata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 40215-21 in relazione al motivo n. 1 del ricorso per cassazione della società ricorrente in tema di violazione dell’art. 112 del c.p.c. (art. 391 bis e art. 395, n. 4, del c.p.c.) »], i ricorrenti assumono che, con il primo motivodi ricorso per cassazione, avevano dedotto (punto 1.4.) l’error in procedendo commesso dal giudice di appello per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto la C.T.R. (cfr. pag. 24 del ricorso per cassazione) «ha confezionato una motivazione totalmente differente ed estranea rispetto a quella cristallizzata nell’avviso di accertamento societario. Non solo: estranea anche al motivo di gravame svolto dall’Ufficio in relazione alla sentenza di prime cure a sé sfavorevole». Premettono, inoltre, che la sentenza n. 40215/2021 ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata per revocazione) «le asserite doglianze sono sì state formulate con il ricorso introduttivo ma non risultano in alcun modo proposte in sede di appello». Ascrivono, quindi, alla decisione della Cassazione un duplice errore percettivo: innanzitutto, non avere colto che il giudizio di primo grado si era concluso con esito favorevole agli stessi ricorrenti in relazione alla ripresa in esame, sicché questi ultimi non erano tenuti a proporre alcuna doglianza nel giudizio di appello;
in secondo luogo, avere trascurato che, nel ricorso per cassazione culminato nella sentenza di cui si chiede la revoca, la società contribuenteaveva richiamato le proprie difese in appello ( formulate nell’atto di costituzione e con memoria) nelle quali si precisava che i motivi di resistenza nel giudizio di gravame erano gli stessi oggetto del ricorso introduttivo,ragion per cui, in sostanza , l’attività difensiva avanti alla C.T.R. (pur non essendo richiesta dato l’esito integralmente favorevole di prime cure) era del tutto sovrapponibile a quella svolta avanti alla C.T.P. I ricorrenti soggiungono che gli errori della sentenza impugnata per revocazione sono decisivi in quanto, ove la Cassazione avesse correttamente percepito la realtà, avrebbe riconosciuto che il giudice tributario di appello aveva violato l’art. 112, cod. proc. civ., per avere posto a fondamento della decisione un aspetto estraneo all’accertamento (vale a dire le modalità della lavorazione dei molluschi, ossia il processo produttivo seguito dalla società ricorrente) anziché le dichiarazioni rese da un terzo in àmbito penale, che rappresentavano il fulcro dell’accertamento tributario.
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