Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2019, n. 01642

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2019, n. 01642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01642
Data del deposito : 22 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 13988-2014 proposto da: R L, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Confalonieri 5, presso lo studio dell'avvocato E C, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avvocato M B;
- ricorrente princ.-

contro

Cacherano d'Osasco Lydia, elettivamente domiciliato in Roma, Via Di Monte Fiore 22, presso lo studio dell'avvocato S G, che lo rappresenta e difende;
- controric. e ric. incidentale - nonché contro 2-2(11(1) B A S quale unica erede di T G, T B, T L, elettivamente domiciliati in Roma via Germanico n.197 presso l'avvocato Licia D'Amico che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A L n ;
-controricorrenti princ. e inc.- nonché

contro

R D M G, R D M C , R D M M L„ R D M L elettivamente domiciliati in Roma via Cassiodoro 1/A presso lo studio dell'avvocato G S che li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avvocato G M;
- controricorrenti princ. nonchè

contro

B L quale procuratrice generale di Cacherano d'Osasco Barbara, elettivamente domiciliata in Roma, Via Di Monte Fiore, 22, presso lo studio dell'avvocato A M F, che lo rappresenta e difende;
- con troricorrente - nonché

contro

R G, R F, R C E, R A, R G, Cacherano D'osasco A , R M C, Cacherano d'Osasco Maddalena, Cacherano d'Osasco Carlo Emanuele, Cacherano d'Osasco Francesca, Cacherano d'Osasco Luisa;

- intimati -

Ric. 2014 n. 13988 sez. 52 - ud. 10-05-2018 -2- avverso la sentenza n. 2237/2013 della Corte d'appello di Torino, depositata il 28/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
udito il P.M. nella persona del Sostituto procuratore generale Lucio Capasso che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
udito l'Avvocato M B per il ricorrente che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato G S per i controricorrenti R D M G e altri, che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o infondato;
l'Avvocato G Lenti, munita di delega, per la controricorrente e ricorrente incidentale L C d'Osasco che ha chiesto il rigetto del ricorso principale in quanto inammissibile e/o infondato e l'accoglimento del ricorso incidentale;
l'Avvocato G S, munito di delega, per i controricorrenti Anna Sofia Benazzo ed altri, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
udito l'Avvocato L Decio, munito di delega, per la controricorrente Balbis che ha chiesto dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della propria rappresentata Cacherano d'Osasco Barbara.

FATTI DI CAUSA

1.11 presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da N R nel 1998 con la quale aveva convenuto i fratelli A, L e G R, la zia Francesca R , la cugina L C d'Osasco ed i cugini L , L e B T, al fine di conseguire lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto, insieme ad altri beni, il castello di Piasco (CN). Ric. 2014 n. 13988 sez. 52 - ud. 10-05-2018 -3- 2.1.La pretesa attorea era stata contestata dai convenuti A, L, G R, i quali avevano sostenuto che fin dal 1970 i fratelli Francesca, G B, Barberino, Maria e Paolina R (dei quali le parti processuali erano eredi secondo i rispettivi titoli) avevano individuato alcune porzioni del castello di rispettiva pertinenza e ne avevano goduto in via esclusiva;
pertanto, eccepivano l'inammissibilità della domanda divisionale e, in via riconvenzionale, chiedevano l'accertamento dell'intervenuto usucapione.

2.2.Parimenti contestavano la domanda di divisione i convenuti T nei termini formulati così come la domanda di usucapione dei convenuti R.

2.3.Si costituiva anche L C d'Osasco che contestava la sussistenza dell'usucapione dedotta non opponendosi alla richiesta divisione, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio dei restanti condividendi E ed A Cacherano d'Osasco, rimasti, tuttavia, contumaci, così come Maria Consolata R, la quale aveva donato le proprie ragioni successorie ai fratelli N, A, L e G.

2.4.Disposta CTU, al termine del giudizio il tribunale adito disponeva la divisione del compendio immobiliare in comunione tra le parti attribuendo i cinque lotti, come individuati all'esito delle due relazioni svolte dal ctu, rispettivamente, il lotto primo a N, A, L e G R, il lotto secondo e terzo a Francesca R, il lotto quarto a B, L e L T, e infine, il lotto quinto a L, E e A Cacherano d'Osasco, con completa compensazione delle spese di lite.

3.L'appello avverso tale pronuncia veniva proposto in via principale da L, L e B T i quali contestavano la decisione di primo grado poiché il giudice non Ric. 2014 n. 13988 sez. 52 - ud. 10-05-2018 -4- aveva disposto sullo scioglimento della totalità dei beni da dividere ed aveva mantenuto la comunione sulla "casa del custode" e sul "locale 110 destinato alla biblioteca".

3.1. Contestavano, inoltre, la violazione del meccanismo di estrazione a sorte nell'assegnazione dei lotti.

3.2.Proponeva, inoltre, appello incidentale L R che deduceva violazioni di carattere procedurale nonché il rigetto dell'eccezione di usucapione e contestava parimenti l'esclusione dalla divisione delle parti comuni come la anzidetta "casa del custode" e il "locale 110 destinato a biblioteca".

3.3. All'esito del giudizio di secondo grado, disposta nuova CTU, la corte distrettuale rigettava la domanda di accertamento dell'usucapione e, preso atto delle risultanze emerse all'esito della rinnovata CTU, disattendeva le censure sul sorteggio e, ritenendo condivisibile la terza ipotesi divisionale alternativa elaborata dal CTU nella quarta relazione depositata il 1/10/2012, provvedeva allo scioglimento della comunione ed all'assegnazione dei nuovi lotti come identificati con i numeri ed i colori meglio specificati nel dispositivo della sentenza n. 2237 depositata il 20/11/2013, con i relativi conguagli e prevedendo l'assegnazione in comunione dei beni meglio dettagliati in dispositivo ( fra i quali la strada di accesso, il terrazzo, dei tratti di scarpata e di giardino fra cui quello con la sorgente d'acqua).
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