Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2023, n. 51734

CASS
Sentenza
24 ottobre 2023
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24 ottobre 2023

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Nel giudizio di legittimità, la parte civile non è legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ed all'omessa applicazione del beneficio in relazione al reato "sub iudice", non investendo tali statuizioni l'azione civile e gli interessi civili, sicché non ha diritto alla refusione delle spese processuali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2023, n. 51734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51734
Data del deposito : 24 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

51734-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 2549 - Presidente - Sent. n. sez. SERGIO BELTRANI UP 24/10/2023 ANDREA PELLEGRINO GIOVANNI ARIOLLI R.G.N. 19052/2023 GIUSEPPE NICASTRO Relatore - EMANUELE CERSOSIMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria dell'Avv. ADRIANA SARA POZZI, difensore della parte civile NZ ET, la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, come da allegata nota;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/01/2023, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 03/03/2022 del Tribunale di Lodi: a) rideterminava la pena irrogata a DE OM per due reati di truffa ai danni, rispettivamente, di CE NO e di ET NZ, in un mese e 10 giorni di reclusione ed € 100,00 di multa, pena così aumentata in continuazione con i più gravi reati già giudicati con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 16/10/2018 del G.i.p. del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 04/11/2018; b) revocava di diritto, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la sospensione condizionale della pena che era stata concessa con la citata sentenza del 16/10/2018 del G.i.p. del Tribunale di Milano, sul presupposto che, con sentenza del 02/07/2019 del G.i.p. del Tribunale di LI, divenuta irrevocabile il 26/07/2019, il OM aveva riportato un'altra condanna, per un delitto commesso il 2 gennaio 2017 e, quindi, anteriormente all'irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio (che era divenuta irrevocabile, come si è detto, il 04/11/2018) - a una pena, quella di un anno e cinque mesi di reclusione, che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superava il limite biennale stabilito dall'art. 163 cod. pen.

2. Avverso tale sentenza del 17/01/2023 della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, DE OM, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 162, 163 e 168, primo comma, n. 2), cod. pen., nonché

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