Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 09101

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 09101
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09101
Data del deposito : 3 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: O V, nato in Svizzera il 30/06/1948 A A, nato in Svizzera il 16/10/1963 avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G P, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/10/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino rigettava l'opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen proposta nell'interesse di O V e A A avverso il provvedimento in data 10.11.2021 del Giudice dell'esecuzione;
con tale ultimo provvedimento era stata rigetta l'istanza di revoca della confisca disposta in data 27.09.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in sede di archiviazione del reato di cui all'art. 174 d.lgs 42/2004 (avente ad oggetto il dipinto "Gentiluomo col cappello", opera da alcuni esperti attribuita a T V e da altri ad autore italiano del secolo XVI).

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione O V e A A, a mezzo del difensore di fiducia, articolando doglianza, con la quale deducono vizio della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva. Argomentano che l'ordinanza impugnata risulta viziata per omessa motivazione in ordine alle numerose censure mosse con l'originario atto di ricorso, poi riqualificato dalla Corte di Cassazione quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. In particolare, si deduce che: al momento del sequestro l'eventuale e generica ipotesi di reato in contestazione atteneva al reato ex art. 174 d.lgs 42/2004 consumatosi in. epoca individuabile nell'anno 2003;
in sede di emissione del provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato era stata disposta la confisca del dipinto "Gentiluomo col cappello" in difetto dell'accertamento della penale responsabilità, senza considerare l'applicabilità dell'art. 578-bis cod.proc.pen., introdotta in epoca anteriore al disposto sequestro, ed il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 13539/2020 in tema di confisca urbanistica;
il dipinto nel periodo 2003/2004 non era considerato un bene culturale italiano nè in alcun modo indicato come tale con formale iscrizione nella lista dei beni culturali italiani;
la definizione di bene di interesse e di valore artistico italiano era stata introdotta successivamente soltanto con la novella legislativa del 2017 e non applicabile alla fattispecie in esame;
la convenzione di Parigi del 1970 era stata ratificata dalla Svizzera con decorrenza dal 3 gennaio 2004 e la legge federale che ne aveva regolamentato la materia era entrata in vigore con valenza retroattiva solo in data 1 giugno 2005 e, comunque, prevedeva un onere di diligenza e verifica sul quadro unicamente in capo a gallerie e operatori professionali;
la paternità dell'opera (attribuibile secondo il Pm ed il Giudice per le indagini preliminari T V o ad allievo o alla sua scuola) era stata valutata con riferimento alle valutazioni espresse dal prof. Gentile al prof. Pilo senza considerare compiutamente tutta la documentazione agli atti e, in maniera specifica, il parere redatto dalla dott.ssa Maria Grazia Paoletti, storica dell'arte e consulente presso il Tribunale di Roma;
era evidente l'estraneità dei ricorrenti rispetto al reato di importazione illecita da parte di R Maurizio, in quanto il dipinto, non oggetto di alcuna denuncia, era stato successivamente acquistato in Lugano da parte di O V e A O, dante causa di Antonino Athos, al quale veniva, poi, trasferimento, pro quota, in virtù di atto di donazione, e l'acquisto così come il successivo trasferimento in Italia era avvenuto nel rispetto delle verifiche e prescritte procedure per l'esportazione del dipinto. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono, nel complesso, infondati.

2. E' opportuno muovere dal chiaro indirizzo esegetico di questa Corte, secondo cui sui beni culturali vige una presunzione di proprietà pubblica con la conseguenza che essi, sulla base di una oramai ultrasecolare tradizione normativa, appartengono allo Stato italiano in virtù della legge (legge n. 364 del 1909;
regio decreto n. 363 del 1913;
legge n. 1089 del 1939;
articoli 826, comma 2, 828 e 832 del codice civile), la cui disciplina è rimasta sostanzialmente invariata anche a seguito della introduzione del decreto legislativo n. 42 del 2004. Sono fatte salve ipotesi tassative e particolari, nelle quali il privato che intenda rivendicare la legittima proprietà di reperti
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