Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/05/2022, n. 17336
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12325-2021 proposto da: GRAFICA VENETA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VIRGILIO
18, presso presso lo studio dell'avvocato M R (STUDIO GEROSA SOLLIMA e ASSOCIATI), che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANGELO EMO
56, presso lo F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 12325/2021 studio dell'avvocato S D, che lo rappresenta e Numero sezionale 164/2022Numero di raccolta generale 17336/2022 difende unitamente all'avvocato N M;
Data pubblicazione 27/05/2022
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8302/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere E S;
lette le conclusioni scritte Procuratore Generale Aggiunto L S, il quale chiede che la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rilevato che: Grafica Veneta s.p.a., impresa titolare di impianti alimentati dalla fonte eolica, in forza di titoli autorizzativi, e intestataria di concessioni per l’occupazione di aree pubbliche, impugnò innanzi al T.A.R. Puglia – Bari la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 19 novembre 2018 con cui la Provincia di Foggia aveva approvato il Regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, abrogando il Regolamento previsto per l’applicazione di una tassa annua. Il Tribunale adito rigettò il ricorso. Avverso detta sentenza propose appello l’originaria ricorrente. Con sentenza di data 24 dicembre 2020 n. 8302 della sezione quinta il Consiglio di Stato rigettò l’appello. Osservò il giudice amministrativo, per quanto qui rileva, che, pur essendo i regolamenti in quanto fonti del diritto non soggetti ad onere motivazionale, doveva verificarsi se le prescrizioni contenute nelle disposizioni regolamentari non dessero luogo ad effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i destinatari e che pertanto la Provincia di Foggia non era tenuta a dare puntualmente conto del percorso logico-argomentativo attraverso cui aveva trasfuso i criteri di cui all’art. 63, comma 2, d. lgs. n. 446 del 1997, relativi al canone per l’occupazione di suolo pubblico, F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 12325/2021 Numero sezionale 164/2022 nella cifra costituente sintesi numerica, oltre che del criterio Numero di raccolta generale 17336/2022Data pubblicazione 27/05/2022 “dell’entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari”, anche “del valore economico della disponibilità dell’area” e “del sacrificio imposto alla collettività”. Aggiunse che, a fronte dell’apprezzamento del criterio del “valore economico della disponibilità dell’area” proposto dalle appellanti nei termini del reale valore economico dell’area occupata, ben altro era il valore per costoro della disponibilità dell’area, considerato che l’occupazione del sottosuolo per il passaggio dei cavidotti era imprescindibile per l’esercizio della loro attività d’impresa, per cui la concessione di occupazione di suolo pubblico costituiva un asset essenziale per le imprese operanti nel settore. Osservò ancora che, premessa la distinzione fra soggetti occupanti che erogano pubblici servizi e soggetti che producono e trasportano energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, non era configurabile uno sviamento di potere alla luce del principio solidaristico ricavabile dall’art. 3, comma 149, lett. h) legge n. 662 del 1996 e delle esigenze di bilancio come parametro determinante la tariffa, specie in funzione degli oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, e che non era ravvisabile neanche la violazione del principio del legittimo affidamento, essendo espressamente prevista negli atti concessori la possibile riparametrazione delle modalità di calcolo del canone. Infine osservò che le prescrizioni sulla modalità di determinazione del canone concessorio per l’occupazione del suolo pubblico era aspetto del tutto estraneo alla disciplina di derivazione euro- unitaria e attinente piuttosto all’organizzazione dei servizi amministrativi, rimessa in via di principio all’autonomia del singolo Stato, e che il riferimento nel considerando 62 della direttiva 2009/28/Ce ai “costi di connessione” come “oggettivi, trasparenti e non discriminatori” riguardava il costo di accesso alla rete per il F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 12325/2021 produttore di energia, onere ben diverso da quello del canone Numero sezionale 164/2022Numero di raccolta generale 17336/2022 concessorio, del quale la normativa europea non si occupava.Data pubblicazione 27/05/2022 Ha proposto ricorso per cassazione Grafica Veneta s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ., 110 c.p.a. e 111 Cost., si denuncia violazione e o falsa applicazione dell’art. 63, commi 2 e 3, d. lgs. n. 446 del 1997. Osserva la parte ricorrente che il giudice amministrativo non ha verificato se la disposizione regolamentare impugnata fosse rispettosa dei puntuali e rigidi criteri previsti dall’art. 63 d. lgs. n. 446 del 1997, avendo limitato il proprio scrutinio a valutare che gli effetti della disposizione non fossero discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i destinatari, con radicale stravolgimento delle norme di riferimento e negazione della tutela giurisdizionale. Aggiunge che risulta sovvertita anche la stessa essenza del rapporto sinallagmatico che caratterizza il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche posto che per la sua natura di corrispettivo il canone non è rimesso alla incondizionata discrezionalità dell’amministrazione o ad esigenze di bilancio, ma è ancorato ai richiamati puntuali e rigidi criteri fissati dal legislatore e che pertanto si è verificato un indebito rifiuto di erogare la piena tutela giurisdizionale. Il motivo è inammissibile. In materia di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice speciale, integra il vizio di rifiuto dell'esercizio della giurisdizione l'affermazione - contro la regula iuris che attribuisce a quel giudice il potere di dicere ius sulla domanda - che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio è, in astratto, priva di tutela, allorché essa sia corredata dal rilievo della F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 12325/2021 estraneità di tale situazione non solo alla propria giurisdizione ma Numero sezionale 164/2022Numero di raccolta generale 17336/2022 anche a quella di ogni altro giudice;
mentre, ove tale affermazione Data pubblicazione 27/05/2022 sia accompagnata dal riconoscimento dell'esistenza dell'altrui giurisdizione, ricorre un'ipotesi di diniego della propria giurisdizione, l'uno e l'altro vizio, peraltro, risultando i soli sindacabili dalla Corte di cassazione ex art. 111
VIRGILIO
18, presso presso lo studio dell'avvocato M R (STUDIO GEROSA SOLLIMA e ASSOCIATI), che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANGELO EMO
56, presso lo F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 12325/2021 studio dell'avvocato S D, che lo rappresenta e Numero sezionale 164/2022Numero di raccolta generale 17336/2022 difende unitamente all'avvocato N M;
Data pubblicazione 27/05/2022
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8302/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere E S;
lette le conclusioni scritte Procuratore Generale Aggiunto L S, il quale chiede che la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rilevato che: Grafica Veneta s.p.a., impresa titolare di impianti alimentati dalla fonte eolica, in forza di titoli autorizzativi, e intestataria di concessioni per l’occupazione di aree pubbliche, impugnò innanzi al T.A.R. Puglia – Bari la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 19 novembre 2018 con cui la Provincia di Foggia aveva approvato il Regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, abrogando il Regolamento previsto per l’applicazione di una tassa annua. Il Tribunale adito rigettò il ricorso. Avverso detta sentenza propose appello l’originaria ricorrente. Con sentenza di data 24 dicembre 2020 n. 8302 della sezione quinta il Consiglio di Stato rigettò l’appello. Osservò il giudice amministrativo, per quanto qui rileva, che, pur essendo i regolamenti in quanto fonti del diritto non soggetti ad onere motivazionale, doveva verificarsi se le prescrizioni contenute nelle disposizioni regolamentari non dessero luogo ad effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i destinatari e che pertanto la Provincia di Foggia non era tenuta a dare puntualmente conto del percorso logico-argomentativo attraverso cui aveva trasfuso i criteri di cui all’art. 63, comma 2, d. lgs. n. 446 del 1997, relativi al canone per l’occupazione di suolo pubblico, F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 12325/2021 Numero sezionale 164/2022 nella cifra costituente sintesi numerica, oltre che del criterio Numero di raccolta generale 17336/2022Data pubblicazione 27/05/2022 “dell’entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari”, anche “del valore economico della disponibilità dell’area” e “del sacrificio imposto alla collettività”. Aggiunse che, a fronte dell’apprezzamento del criterio del “valore economico della disponibilità dell’area” proposto dalle appellanti nei termini del reale valore economico dell’area occupata, ben altro era il valore per costoro della disponibilità dell’area, considerato che l’occupazione del sottosuolo per il passaggio dei cavidotti era imprescindibile per l’esercizio della loro attività d’impresa, per cui la concessione di occupazione di suolo pubblico costituiva un asset essenziale per le imprese operanti nel settore. Osservò ancora che, premessa la distinzione fra soggetti occupanti che erogano pubblici servizi e soggetti che producono e trasportano energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, non era configurabile uno sviamento di potere alla luce del principio solidaristico ricavabile dall’art. 3, comma 149, lett. h) legge n. 662 del 1996 e delle esigenze di bilancio come parametro determinante la tariffa, specie in funzione degli oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, e che non era ravvisabile neanche la violazione del principio del legittimo affidamento, essendo espressamente prevista negli atti concessori la possibile riparametrazione delle modalità di calcolo del canone. Infine osservò che le prescrizioni sulla modalità di determinazione del canone concessorio per l’occupazione del suolo pubblico era aspetto del tutto estraneo alla disciplina di derivazione euro- unitaria e attinente piuttosto all’organizzazione dei servizi amministrativi, rimessa in via di principio all’autonomia del singolo Stato, e che il riferimento nel considerando 62 della direttiva 2009/28/Ce ai “costi di connessione” come “oggettivi, trasparenti e non discriminatori” riguardava il costo di accesso alla rete per il F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 12325/2021 produttore di energia, onere ben diverso da quello del canone Numero sezionale 164/2022Numero di raccolta generale 17336/2022 concessorio, del quale la normativa europea non si occupava.Data pubblicazione 27/05/2022 Ha proposto ricorso per cassazione Grafica Veneta s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ., 110 c.p.a. e 111 Cost., si denuncia violazione e o falsa applicazione dell’art. 63, commi 2 e 3, d. lgs. n. 446 del 1997. Osserva la parte ricorrente che il giudice amministrativo non ha verificato se la disposizione regolamentare impugnata fosse rispettosa dei puntuali e rigidi criteri previsti dall’art. 63 d. lgs. n. 446 del 1997, avendo limitato il proprio scrutinio a valutare che gli effetti della disposizione non fossero discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i destinatari, con radicale stravolgimento delle norme di riferimento e negazione della tutela giurisdizionale. Aggiunge che risulta sovvertita anche la stessa essenza del rapporto sinallagmatico che caratterizza il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche posto che per la sua natura di corrispettivo il canone non è rimesso alla incondizionata discrezionalità dell’amministrazione o ad esigenze di bilancio, ma è ancorato ai richiamati puntuali e rigidi criteri fissati dal legislatore e che pertanto si è verificato un indebito rifiuto di erogare la piena tutela giurisdizionale. Il motivo è inammissibile. In materia di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice speciale, integra il vizio di rifiuto dell'esercizio della giurisdizione l'affermazione - contro la regula iuris che attribuisce a quel giudice il potere di dicere ius sulla domanda - che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio è, in astratto, priva di tutela, allorché essa sia corredata dal rilievo della F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 12325/2021 estraneità di tale situazione non solo alla propria giurisdizione ma Numero sezionale 164/2022Numero di raccolta generale 17336/2022 anche a quella di ogni altro giudice;
mentre, ove tale affermazione Data pubblicazione 27/05/2022 sia accompagnata dal riconoscimento dell'esistenza dell'altrui giurisdizione, ricorre un'ipotesi di diniego della propria giurisdizione, l'uno e l'altro vizio, peraltro, risultando i soli sindacabili dalla Corte di cassazione ex art. 111
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