Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2022, n. 46196
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R P, nato a Milano il 18/08/1965 avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/06/2022, il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta, quale terzo interessato, da P R, nella qualità di segretario generale e legale rappresentante di FEMCA Cisl Lombardia, contro il decreto di sequestro preventivo del 19/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Milano - che era stato disposto da tale G.i.p. nell'ambito di un procedimento penale a carico di E F per il reato di truffa ai danni dell'INPS - di una somma di denaro della stessa FEMCA Cisl Lombardia. Il Tribunale di Milano dichiarava l'inammissibilità della richiesta di riesame perché presentata dal difensore, del predetto terzo interessato, privo della procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., ritenendo che in detta richiesta di riesame fosse contenuta solo la nomina dell'avv. Giacomo Mario D'Ancona quale difensore di fiducia e di non dovere concedere un termine, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., al fine di consentire la sanatoria di tale irregolarità. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione P R, nella qualità di segretario generale e legale rappresentante di FEMCA Cisl Lombardia, affidato a un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 96, 100, 122, 322 e 324 cod. proc. pen., nonché dell'art. 83 cod. proc. civ. Il ricorrente rappresenta come la proposta richiesta di riesame contenesse una rituale procura speciale, rilasciata dal terzo "sequestrato" con scrittura privata autenticata dal difensore, atteso che in detta richiesta era indicata la propria qualità di terzo "sequestrato", il provvedimento di sequestro che avrebbe pregiudicato i suoi diritti, la volontà di impugnarlo mediante richiesta di riesame e l'incarico al difensore di svolgere le sue difese in relazione a tale procedimento di riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è fondato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la presenza nel processo del terzo "sequestrato", quando ciò sia consentito e, in particolare, nel procedimento di riesame, deve avvenire attraverso un difensore munito della «procura speciale» ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014, Guagliardi, Rv. 259429-01;Sez. 1, n. 8362 del 10/01/2014, Di Falco, Rv. 259549-01;Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Russo, Rv. 259174-01;Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Scaglione, Rv. 256839-01). La portata di tale procura ex art. 100 cod. proc. pen. è stata chiarita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, 30/10/2014, n. 47239, Borrelli, Rv. 260894- 01). In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno precisato che la procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. differisce sia dalla mera nomina di difensore di cui all'art. 96 cod. proc. pen. sia dalla procura speciale di cui all'art. 122 cod. proc. pen., necessaria per il compimento di determinati atti. La procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. non si differenzia per funzione contenuto e tantomeno per formule sacramentali dalla nomina, ex art.96 cod. proc. pen., del difensore dell'imputato, con la conseguente necessità di interpretare il contenuto dell'atto alla luce della chiara manifestazione di volontà del terzo interessato. Come rilevato dalle Sezioni Unite, in questo senso si era già espressa a Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417-01, la quale aveva affermato che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, la procura speciale, di cui deve essere munito, a pena di inammissibilità, il difensore del terzo interessato a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione della volontà di affidare a un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (in motivazione, la Corte aveva evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata). In senso analogo, si era espressa anche Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 258332- 01. Infatti - proseguivano le Sezioni Unite - non si tratta del conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento ma di procura "speciale alle liti", limitata al dato procedimento di interesse, laddove, per contro, la disposizione che specificatamente disciplina la "procura speciale per determinati atti" è quella, ben diversa, di cui all'art. 122 cod. proc. pen. L'art. 100 cod. proc. pen. rispecchia l'art. 83 cod. proc. civ., come risulta dalla sostanziale identità del testo delle due norme che, in più punti, coincidono integralmente (dalle modalità di conferimento, al perdurare del mandato e ai poteri conferiti al difensore: commi 2 e 3 dell'art.100 cod. proc. pen., da leggere in raffronto ai commi terzo e quarto dell'art. 83 cod. proc. civ. nonché al tenore dell'art. 84 dello stesso codice). La procura in questione riguarda, insomma, il procedimento e non singoli atti, come si desume dal testo dell'art. 100 cod. proc. pen.: dal comma 3, il quale prevede che la procura speciale «si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa», statuizione che non avrebbe senso se riferita a una procura per singoli specifici atti e che, per contro, proprio prevedendo che la procura possa essere espressamente ampliata agli altri gradi del giudizio, dimostra che si tratta di una procura che vale per il procedimento e non per singoli atti;dal comma 2, il quale prevede che la «procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile»;dal comma 4, il quale chiarisce che il difensore può compiere tutti gli atti del procedimento salvo quelli «espressamente riservati» alla parte e non può compiere atti di disposizione del diritto controverso se difetta la specifica attribuzione del relativo potere, disposizione, quest'ultima, che, anch'essa, ha senso solo nel caso in cui il difensore abbia procura per il procedimento e non per singoli atti.La procura speciale per determinati atti disciplinata dall'art. 122 cod. proc. pen. riguarda invece gli atti espressamente riservati alla parte di cui all'art. 100, comma 4, cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno ancora precisato che, tuttavia, la procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. non va confusa con la mera nomina di un difensore, come avviene per l'imputato, sicché il difensore di una parte diversa dall'imputato o dall'indagato che presenti istanza di riesame al tribunale contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. deve essere munito di procura speciale conferita dal soggetto nell'interesse del quale egli agisce (Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Rv. 235403-01, nella quale la Corte aveva rilevato che la nomina del difensore, consistendo in una mera "nomina di difensore di fiducia", non presentava i caratteri minimi della procura speciale, non essendo in essa specificati i caratteri dell'attività processuale da compiere).
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