Cass. civ., sez. I, ordinanza 19/01/2018, n. 01442
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Testo completo
pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: PASTORINO RNZO FRANCESCO, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale 'Farmacia Celli', rappr. e dif. dall'avv. D T e dall'avv. M M, elett. dom. (27K2 ) RG 28961/2014- g.eiferro Pag. 1 di 6 presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.9/10, come da procura a margine dell'atto -ricorrente-
Contro
COMIFIN s.p.a., in persona del I.r. p.t., rappr. e dif. dagli avv. R e F C, elett. dom. presso lo studio dell'avv. G M, in Roma, via Tintoretto n.88, come da procura in calce all'atto -controricorrente-
AZIENDA SANITARIA
4 PRATO, in persona del I.r.p.t. -intimato- per la cassazione del decreto Trib. Prato 10.10.2014, C.P. n. 51/13;
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 dal Consigliere relatore dott. M F;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L S, sono del seguente tenore: «osserva: l'impugnato decreto del Tribunale di Prato ha deciso il reclamo proposto avverso il provvedimento del g.d., il quale ha rigettato la richiesta di scioglimento da un contratto (puntualmente RG 28961/2014- g.est rro Pag. 2 di 6 indicato nel decreto e nel ricorso) avanzata da R F P contestualmente al ricorso con cui ha chiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo. La preliminare questione che si pone richiede di stabilire se il provvedimento pronunciato ex art. 169-bis I.fall. sia ricorribile ex art.111 Cost. Tale questione è stata già decisa dalla Corte proprio con riferimento all'ipotesi (che qui viene in rilievo) del provvedimento che nega l'autorizzazione allo scioglimento, affermando: «deve escludersi che siano impugnabili i provvedimenti assunti a norma dell'art. 169 bis legge fall. sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso, trattandosi di richieste proponibili sia prima sia dopo il decreto di ammissione al concordato e reiterabili nel corso della procedura» (Cass. n. 17520 del 2015). Dando applicazione a detto principio, il ricorso è inammissibile. Per ragioni di completezza, premesso che nella specie è applicabile, ratione temporis, il testo della norma dianzi citata, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 8, d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015 (che ha colmato alcune lacune della disciplina del procedimento di scioglimento), è certo che,
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: PASTORINO RNZO FRANCESCO, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale 'Farmacia Celli', rappr. e dif. dall'avv. D T e dall'avv. M M, elett. dom. (27K2 ) RG 28961/2014- g.eiferro Pag. 1 di 6 presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.9/10, come da procura a margine dell'atto -ricorrente-
Contro
COMIFIN s.p.a., in persona del I.r. p.t., rappr. e dif. dagli avv. R e F C, elett. dom. presso lo studio dell'avv. G M, in Roma, via Tintoretto n.88, come da procura in calce all'atto -controricorrente-
AZIENDA SANITARIA
4 PRATO, in persona del I.r.p.t. -intimato- per la cassazione del decreto Trib. Prato 10.10.2014, C.P. n. 51/13;
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 dal Consigliere relatore dott. M F;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L S, sono del seguente tenore: «osserva: l'impugnato decreto del Tribunale di Prato ha deciso il reclamo proposto avverso il provvedimento del g.d., il quale ha rigettato la richiesta di scioglimento da un contratto (puntualmente RG 28961/2014- g.est rro Pag. 2 di 6 indicato nel decreto e nel ricorso) avanzata da R F P contestualmente al ricorso con cui ha chiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo. La preliminare questione che si pone richiede di stabilire se il provvedimento pronunciato ex art. 169-bis I.fall. sia ricorribile ex art.111 Cost. Tale questione è stata già decisa dalla Corte proprio con riferimento all'ipotesi (che qui viene in rilievo) del provvedimento che nega l'autorizzazione allo scioglimento, affermando: «deve escludersi che siano impugnabili i provvedimenti assunti a norma dell'art. 169 bis legge fall. sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso, trattandosi di richieste proponibili sia prima sia dopo il decreto di ammissione al concordato e reiterabili nel corso della procedura» (Cass. n. 17520 del 2015). Dando applicazione a detto principio, il ricorso è inammissibile. Per ragioni di completezza, premesso che nella specie è applicabile, ratione temporis, il testo della norma dianzi citata, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 8, d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015 (che ha colmato alcune lacune della disciplina del procedimento di scioglimento), è certo che,
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