Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/12/2020, n. 27965
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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11854/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;— ricorrente — C T S, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 79H, presso lo studio dell'avv. P C, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;-controricorrente — avverso la sentenza n. 1036/2012 della Commissione tributaria centrale, sezione di Milano, depositata in data 10 marzo 2012;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale I Z che ha concluso per il rigetto dell'istanza di rinvio e per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;udito l'avvocato dello Stato D G P per la ricorrente;udita l'avv. R B, per delega dell'avv. P C per la parte controricorrente;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 ottobre 2020 dal Consigliere P F. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria centrale, sezione di Milano, ha confermato la sentenza con cui la Commissione di secondo grado aveva determinato in Lit. 1.800.000.000 la plusvalenza realizzata dal contribuente come conseguenza dell'esercizio della società di fatto Nichelcrom di Terruzzi Silvio & C., come accertata all'esito del conferimento di azienda prima nella Nichelcrom di Terruzzi Silvio s.n.c.& C. e in seguito nella Ripabianca s.r.l. 2. Ha rilevato il giudice di terza istanza che il valore lordo della plusvalenza di Lit. 4.616.000.000, derivante dalla regolarizzazione della società di fatto nella s.n.c., doveva essere ridimensionato in conseguenza tanto dell'ingresso nella società in nome collettivo della moglie e del figlio del contribuente quanto di un condono per Lit. 350.000.000. Ne conseguiva che andava confermato l'importo della plusvalenza in Lit. 1.800.000.000, così come originariamente accertato dall'Ufficio del Registro competente, sia pure per una diversa imposta, dal quale andava decurtato l'importo già condonato pari a Lit. 350.000.000. 3. Per la cassazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso con due motivi;S T ha resistito con controricorso. 4. Con atto del 15 settembre 2020, il difensore del controricorrente ha comunicato l'avvenuto decesso del proprio RG10854_2013 l'est assistito e ha chiesto il rinvio del procedimento onde consentire la costituzione degli eredi. 5. All'udienza di discussione, la parte controricorrente ha depositato le sentenze n. 4120/2013 e 5125/2012, rese dalla Commissione Tributaria Centrale, sezione di Milano, in contenziosi tra l'Agenzia delle Entrate e, rispettivamente, Bascetta Vanda e Terruzzi Eleonora. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 12, lett. A), 13 e 54, ultimo comma, del D.P.R. nr. 597/1973 in relazione all'art. 360, co. 1, nr. 3 c.p.c.», per avere la sentenza erroneamente affermato l'equivalenza dell'imponibile accertato ai fini dell'imposta di registro con quello relativo alle imposte dirette, precludendo illegittimamente all'Amministrazione finanziaria di provare l'effettiva entità della plusvalenza tassabile. b) Secondo motivo: «Insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, co. 1, nr. 5 c.p.c.», per avere la sentenza erroneamente omesso di considerare la costituzione della società di fatto e il successivo conferimento di azienda nella Ripabianca s.r.I., entrambe circostanze allegate in atti, da cui emergeva una diversa quantificazione della plusvalenza realizzata.
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