Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2022, n. 13724

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2022, n. 13724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13724
Data del deposito : 2 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. Con sentenze nn. 40 e 41/4/13, depositate il 24 aprile 2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava gli appelli dell'Agenzia delle Entrate proposti avverso le sentenze nn. 36 e 69/7/10 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza la quale aveva parzialmente accolto i ricorsi avanzati dai contribuenti, rispettivamente, D.M. Camiceria & Abbigliamento S.a.s. e D.M.F. socio e liquidatore avverso l'avviso di accertamento per IRAP 2005, e dal solo socio D.M.F. avverso l'avviso di accertamento per IRPEF 2005 portante il maggior reddito di partecipazione.



2. La società contribuente svolgeva attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, ponendo in essere per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 - e dunque anche per l'anno di imposta oggetto degli accertamenti alla base dei processi in disamina - cessioni immobiliari omettendo la registrazione in contabilità dei ricavi corrispondenti.

In primo grado, a seguito del riconoscimento di costi sulla base di documentazione versata in giudizio da parte contribuente, veniva rideterminata la base imponibile IRAP nei confronti della società in Euro 186.297,00 e, nei confronti del socio, il reddito da partecipazione, in misura pari ad Euro 160.037,00.



3. Il giudice d'appello con la sentenza n. 40 in via pregiudiziale escludeva la violazione del litisconsorzio necessario data la contemporanea trattazione in primo grado dei ricorsi dei soci e della società per il medesimo anno di imposta e, nel merito, confermava il riconoscimento dei costi nella misura operata dalla sentenza di prime cure. Con la sentenza n. 41, in conseguenza della conferma delle riprese nei confronti della società nella misura suddetta, che venivano considerate oggetto di accertamento definitivo, veniva confermata anche la ripresa IRPEF nei confronti del socio come rideterminata dal giudice di prime cure.



4. Avverso tali decisioni l'Agenzia delle Entrate ha proposto due ricorsi per cassazione deducendo, in quello iscritto all'RGN 28588/13 relativo alla ripresa IRAP quattro motivi e in quello iscritto all'RGN 28605/13 avente ad oggetto la ripresa IRPEF cinque motivi. I contribuenti non hanno svolto difese nei due processi.

Motivi della decisione



5. Pregiudizialmente dev'essere disposta la riunione dei due ricorsi, relativi al medesimo periodo di imposta per connessione oggettiva e soggettiva, con riunione del ricorso RGN 28605/13 più giovane al ricorso RGN 28588/13 più risalente.



6. Il primo motivo del ricorso iscritto all'RGN 28605/13 - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59 e dell'art. 295 c.p.c. e dev'essere esaminato i via prioritaria su di un piano logico, perchè prospetta la nullità della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio necessario. Il motivo, infatti, se accolto è idoneo a determinare l'assorbimento delle restanti censure (c.d. ragione più liquida, Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014) articolate nei due ricorsi.



7. La censura è fondata. Va reiterato che "Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi;
2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;
3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio." (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01).



8. Il giudice d'appello ha mancato di riunire le cause avanti a lui proposte, originate dal medesimo sostanziale accertamento relativo allo stesso periodo di imposta nei confronti della società di persone e del socio. Inoltre, benchè l'istruzione e la decisione separata delle cause abbiano generato sentenze adottate contemporaneamente da parte del medesimo organo giudiziario nella medesima composizione, nondimeno le sentenze non sono sorrette da un'identica ratio decidendi, dal momento che la sentenza resa nei confronti del socio motiva l'esisto dell'appello ritenendo esistente

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