Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2004, n. 14827
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D V - Presidente -
Dott. P L R - Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. F M - rel. Consigliere -
Dott. C D - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M G, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Nicotera n, 24, presso l'avv. F S, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. S M, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EURO edilizia BRUZIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore M N, elettivamente domiciliato in Roma, via Dora n. 1, presso l'avv. M. A L, difeso dall'avv. D B, giunta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, n. 61/02 del 12 ottobre - 4 dicembre 2002 (R.G. 778/02).
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26 maggio 2004 dal Relatore Cons. M F;
Udito l'avv. F. S per la parte ricorrente e l'avv. D. B per la parte controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M, V che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 26 ottobre 2000 la Euro Edilizia Bruzia s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Paola, sezione specializzata agraria, M G, chiedendo venisse dichiarata la cessazione del rapporto di mezzadria impropria inter partes - ai sensi dell'art. 34, della l. 3 maggio 1982, n. 203 - alla data del 10 novembre 1989 o
a quella del 10 novembre 1993, con ordine di immediato rilascio del fondo detenuto dal MALITO.
Esponeva la società attrice di essere divenuta proprietaria del fondo in questione, unitamente a altri terreni, per acquisto fattone con atto 28 aprile 1998 dalla Immobiliare Fabiano Calabro s.r.l. e che il MALITO conduceva lo stesso in mezzadria impropria da molti anni e comunque da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 e che il MALITO non aveva mai versato alcunché ne' ad essa concludente ne' alla precedente proprietaria, a titolo di riparto.
Costituitasi in giudizio il convenuto resisteva alle avverse domande eccependo di occupare i terreni oggetto di causa in virtù di concessione fatta dagli eredi EEL GIUDICE, di avere sempre corrisposto la quota di prodotti a suo carico anche in misura maggiore rispetto al dovuto, che in data 11 febbraio 1976 per il tramite dell'Alleanza Nazionale dei Contadini di Cosenza aveva richiesto il conguaglio di quanto corrisposto in più per il periodo precedente, che a partire dal 1976 aveva smesso di corrispondere la quota in natura agli eredi DEL GIUDICE e, facendo presente che avrebbe dovuto effettuare pagamenti solo in danaro, aveva sollecitato la contabilità soprattutto in relazione al proprio credito. Esponeva, ancora, il convenuto che solo negli anni 1988 e 1989 esso Malito era venuto a conoscenza che il fondo era stato acquistato dalla società Immobiliare Fabiano Calabro s.r.l. la quale, pur essendosi sempre disinteressata della coltivazione e della conduzione del fondo stesso, aveva chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte conduttrice e il risarcimento dei danni, domanda rigettata dal tribunale di Paola con sentenza 29 ottobre 1999. Eccepiva pertanto il convenuto, da un lato, che un nuovo esame della controversia era precluso per la sussistenza di un giudicato sul punto, dall'altro, che il diritto azionato doveva ritenersi prescritto, atteso che pure ammessa la natura associativa del rapporto inter partes lo stesso era scaduto alla data del 10 novembre 1988, con conseguente prescrizione del diritto a ottenere il rilascio del fondo, da ultimo che per stessa ammissione di parte ricorrente esso concludente non aveva mai corrisposto le quote in natura a partire dall'annata agraria 1976-77 e che, quindi, ritenuto il contratto di affitto e la inesistenza di una tempestiva disdetta, lo stesso doveva ritenersi prorogato di ulteriore 15 anni e, quindi, sino al 10 novembre 2012 con diritto, altresì, di essa concludente a ottenere l'indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 28 maggio - 4 giugno 2002 dichiarava cessato il rapporto agrario inter partes alla data del 10 novembre 1989 con condanna della parte convenuta al rilascio del fondo entro il 10 novembre 2002, rigetto della riconvenzionale e compensazione delle spese del grado. Gravata tale pronunzia dal soccombente MALITO la corto di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, con sentenza 12 ottobre - 4 dicembre 2002 rigettava il gravame, compensate le spese. Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a motivi M G.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la EURO EDILIZIA BRUZIA s.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza gravata denunziando "violazione dell'art. 360 c.p.c. 1^ comma n. 3 e n. 5 in relazione all'art. 100 stesso codice di rito per omessa pronunzia sulla legittimazione passiva di M G".
Si osserva, infatti, che la corte di appello di Catanzaro non ha tenuto conto che il 1^ motivo di appello proposto da esso concludente si articolava su tre punti e che al primo punto, articolato con la lettera a) esso concludente aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva ad agire, deducendo che unica titolare del rapporto agrario era la propria madre CASSANO Iolanda, come già eccepito in primo grado e trascurato anche dai primi giudici.
Considerato che
esso MALITO aiutava e collaborava la madre nella coltivazione del terreno senza esse-titolare del rapporto, conclude il ricorrente, la domanda attrice nei suoi confronti doveva essere rigettata (anche tenuto presente che controparte aveva chiesto il rilascio della stessa porzione di terreno anche alla propria madre).
2. A prescindere dal considerare che alla luce di parte della giurisprudenza di legittimità il vizio di "omessa pronunzia" può essere denunziato esclusivamente o il profilo di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. e non, anche - come ha fatto l'attuale ricorrente - ex art.
360 nn. 3 e 5 c.p.c. (cfr. Cass. 18 giugno 2003, n. 9707;
Cass. 17 gennaio 2003, n. 604) per cui sotto il riferito profilo la censura è inammissibile, ritiene la Corte che la deduzione in parola sia - comunque - manifestamente infondata.
Nella specie, infatti, i giudici del merito non o "omesso" di pronunziare sull'eccezione in parola, a hanno, sia pure per implicito, rigettata. Come noto una domanda, o una eccezione, sulla quale giudice non abbia provveduto può essere considerata implicitamente rigetta se essa risulti legata, a un' a, che è stata invece, decisa, con un nesso di dipendenza indissolubile che valga a ritenerla assorbita nella decisione adottata (Cass. 1^ dicembre 2000, n. 1537;
Cass. 9 ottobre 1998, n. 10029, nonché, da ultimo Cass. 19 aprile 2004, n. 7359, specie in motivazione). Pacifico quanto sopra si osserva essere incontroverso, in causa, che il MALITO pur denunziando, da un lato, di essere estraneo al rapporto agrario descritto nel ricorso introduttivo, ha, contemporaneamente, assunto anche conclusioni di merito, chiedendo, da un lato, la sospensione del presente giudizio in attesa della e definizione di altro, relativo al riscatto del fondo oggetto di controversia, dall'altro, facendo proprie tutta una serie di difese incompatibili con la sua estraneità, rispetto al rapporto oggetto di controversia. Avendo i giudici del merito esaminato, nel merito, e queste difese ritenendole, espressamente, infondate è palese che gli stessi hanno ante ornala, ritenuto la legittimazione passiva del MALITO rispetto alla domanda proposta dalla controparte.
Anche a prescindere da quanto precede (le difese svolte dal MALITO erano incompatibili con il suo assunto di essere estraneo al rapporto agrario di cui si discute per cui correttamente i giudici del merito hanno ritenuto in questa una implicita ammissione della sua qualità di controparte della Euro Edilizia Bruzia s.r.l.) si osserva che a norma dell'art. 48, comma 1, n. 203 del 1982, "il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice".
Certo che nella specie, come ammette lo stesso ricorrente, costui ha sempre aiutato e collaborato con la madre nella coltivazione del terreno, è palese la sua legittimazione passiva, quale partecipe della impresa familiare coltivatrice insediata sul fondo per cui è controversia, rispetto alle domande di controparte.
3. Come riferito in parte espositiva i giudici di primo grado hanno dichiarato cessato alla data del 10 novembre 1989, il rapporto agrario inter partes con condanna del MALITO al rilascio, al termine della annata agraria in corso alla data della pronunzia di detta sentenza, rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio sino alla definizione di altra controversia, tra le stesse parti, pendente innanzi al tribunale di Roma in composizione ordinaria e avente a oggetto il riscatto, da parte del MALITO del fondo in questione.
Tale statuizione è stata confermata, dai giudici di secondo grado, sul rilievo, assorbente, che i fatti posti a fondamento della domanda proposta innanzi alla sezione specializzata agraria erano antecedenti e diversi, rispetto a quelli costituenti la causa petendi del giudizio avente a oggetto il riscatto, pendente innanzi al tribunale di Roma (in composizione ordinaria), atteso che mentre parte concedente aveva chiesto la cessazione del rapporto per la fine dell'annata agraria 1989 o, in via subordinata, 1993, il diritto di riscatto del MALITO era sorto unicamente per effetto della vendita del 29 aprile 1998, con la conseguenza, pertanto, che l'esito del presente giudizio non era in alcun pregiudicato dall'esito della diversa controversia pendente innanzi al tribunale di Roma.
4. Con il secondo motivo parte ricorrente censura nella parte