Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2018, n. 01171

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2018, n. 01171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01171
Data del deposito : 18 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso 19252-2012 proposto da: AB DUE S.A.S. DI BERTI REMO & C. (già AB DUE S.A.S. DI ASOLI FABRIZIA & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE

69, presso lo studio dell'avvocato G F, che la 2017 rappresenta e difende giusta memoria di costituzione di nuovo difensore del 26/9/2017 in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, L M, CARLA D'ALOISIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 514/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 23/05/2012 r.g.n. 414/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'Avvocato G F;
udito l'Avvocato A S.

RG

19252/2012 S.a.s. AB DUE di B Remo c C. udien.za 4 ottobre 2017

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di l'Aquila, con la sentenza impugnata, ha respinto l'appello proposto dalla s.a.s. AB DUE di B R & C. (già AB DUE s.n.c. di A F & C.), nei confronti dell'INPS, avverso la sentenza di primo grado, che aveva disatteso la domanda di restituzione dei contributi, asseritamente non dovuti, corrisposti per gli anni 1995 e 1996, per il personale stagionale e con contratto a termine, pari ad euro 137.908,45, e aveva ritenuto prescritto il relativo diritto.

2. In particolare, la s.a.s. AB DUE di B R & C. aveva chiesto la restituzione di somme indebitamente versate, ex art. 2033 cod.civ., e l'INPS aveva eccepito la prescrizione del relativo diritto, sulla base del rilievo che il ricorso notificato all'INPS, il 27 ottobre 1998, peraltro attribuibile ad una diversa compagine societaria (la AB DUE s.n.c.), non aveva interrotto il termine di prescrizione, per tutta la durata di quel processo, conclusosi con sentenza rescindente della Corte di cassazione n.27833/2005, e poiché con quel ricorso era stata introdotta un'azione di mero accertamento, e non anche un'azione di condanna, dell'Istituto, alla restituzione dei contributi versati sine titulo.

3. La Corte di merito, premesso l'inciso "pur se si potesse superare la circostanza che quel precedente giudizio aveva avuto come parte una diversa compagine sociale, la AB DUE s.n.c., anziché la AB DUE s.a.s." (così testualmente si legge nella sentenza ora impugnata), riteneva prescritto il diritto vantato dalla società in base al rilievo secondo cui l'estinzione del primo giudizio, per mancata riassunzione dello stesso dinanzi al giudice del rinvio come statuito dalla Corte di cassazione (sentenza n.27833/2005 cit.), aveva fatto sì che il decorso del termine di prescrizione non fosse rimasto sospeso per tutta la sua durata e che la notificazione del ricorso introduttivo avesse interrotto la prescrizione, con efficacia istantanea, così che da tale data era iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, già ampiamente decorso alla data di notificazione del ricorso introduttivo del presente processo.

RG

19252/2012 Rossana Mancino estensore 4. Avverso tale sentenza ricorre la s.a.s. AB DUE di B R & C. (già AB DUE s.a.s. di A F & C., così si legge nell'intestazione del ricorso), con ricorso affidato a sei motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l'INPS.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con i motivi di ricorso, enunciati in complessive 98 pagine e in cui la parte è evocata sempre, per brevità, come avverte l'incipit dell'illustrazione delle censure, come "AB DUE", la parte ricorrente deduce: nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito pronunciato su una questione non oggetto del giudizio e fondato la decisione su un fatto costitutivo diverso - l'esclusione dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale introdotta nell'ottobre 1998, nell'ipotesi di estinzione del processo - rispetto a quello allegato, in primo grado, dall'INPS, a sostegno dell'eccepita prescrizione (l'inidoneità dell'azione di mero accertamento, introdotta con quella domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione) (primo motivo);
insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la Corte di merito preso in considerazione gli atti interruttivi della prescrizione, tempo per tempo compiuti dalla AB DUE, nel corso del giudizio concluso con la sentenza rescindente della Corte di legittimità e, segnatamente, il ricorso in appello del 10 novembre 1999, definito con sentenza pubblicata il 15 marzo 2002, e il ricorso per cassazione, notificato il 3 febbraio 2003 e definito con sentenza n.27833/2005 cit. (secondo motivo);
violazione e falsa applicazione degli artt. 2945 e 2943 cod.civ., per avere la Corte del gravame, omettendo di valutare gli atti interruttivi evocati nel motivo che precede, riconosciuto efficacia interruttiva al solo atto introduttivo del giudizio estinto e non ai diversi atti giudiziali compiuti, tempo per tempo, dalla società nel processo poi estinto, ancorché con gli stessi fosse stata manifestata, in modo inequivoco, la volontà di far valere il proprio diritto (terzo motivo);
omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, quanto alle ragioni per cui l'unico atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione sia stato ritenuto il ricorso introduttivo del giudizio poi estinto e non già gli atti giudiziali tempo per tempo compiuti, non spiegando le ragioni

RG

19252/2012 Rossana Mancino estensore dell'idoneità a produrre un tale effetto (quarto motivo);
violazione degli artt. 2697, secondo comma, cod.civ., 101 e 416 cod.proc.civ., 24 e 111 Cost., per avere la Corte territoriale autonomamente statuito, senza consentire alcun contradittorio sul punto, l'idoneità del solo atto introduttivo ad interrompere la prescrizione (quinto motivo), doglianze, infine, ribadite, nel diverso profilo della nullità della sentenza, con il sesto motivo.
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