Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2020, n. 7920

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In tema di fusione per incorporazione di s.p.a., il rapporto di cambio tra le azioni di risparmio dell'incorporata e quelle ordinarie dell'incorporante deve calcolarsi tenendo conto che il valore delle prime non è necessariamente coincidente con quello delle azioni ordinarie della medesima incorporata, giacché il valore delle azioni, che può essere desunto anche dalle quotazioni di mercato dei titoli, dipende dai diritti, non solo di natura patrimoniale, ma anche di natura amministrativa, da esse conferiti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2020, n. 7920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7920
Data del deposito : 20 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

t 7920.20 G I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Società - CARLO DE CHIARA Presidente Fusione Rapporto di cambio - GIULIA IOFRIDA Consigliere Azioni di risparmio della società Consigliere Rel. M F - incorporata Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Ud. 22/11/2019 PU Cron.790 LUCA SOLAINI Consigliere R.G.N. 4447/2016 SENTENZA sul ricorso 4447/2016 proposto da: F S, elettivamente domiciliato in Roma, Via Faleria n.20, presso lo studio dell'avvocato T F, rappresentato e difeso dall'avvocato Z E, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., già Banca Antonveneta S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XXIV Maggio n.43, presso lo studio dell'avvocato C M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Z S, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - 4692 2019 avverso la sentenza n. 1276/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2019 dal cons. F M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato B L, con delega orale, che ha chiesto l'accoglimento;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato C M e Zimmitti Sebastiano che si riporta.

FATTI DI CAUSA

Sergio F conveniva in giudizio avanti al Tribunale di 1. Padova Banca Popolare Antoniana Veneta s.p.a. assumendo di aver sofferto, quale proprietario di 170.000 azioni di risparmio di Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a., una perdita patrimoniale: questa si sarebbe prodotta, secondo l'istante, in conseguenza della fusione per incorporazione della seconda società nella prima. Per quanto qui rileva l'attore, che era divenuto titolare di 7.727,27 azioni ordinarie della Banca Popolare Antoniana Veneta, contestava il criterio assunto per il concambio delle azioni, avendo riguardo al fatto che in ragione di esso la sua quota percentuale di capitale sociale era diminuita del 44,31% ed il valore economico della sua partecipazione si era ridotto da lire 658.625.730 a lire 366.768.680. Domandava quindi in via principale l'accertamento circa l'esattezza del criterio di redistribuzione all'interno del rapporto di concambio, con condanna della controparte, nel caso in cui detto accertamento avesse avuto esito negativo, al risarcimento del danno;
chiedeva in subordine di accertare il danno derivatogli da una turbativa del mercato tesa alla svalutazione delle azioni di risparmio. 2 Nel contraddittorio con Banca Popolare Antoniana Veneta, che resisteva alle domande attrici, il Tribunale di Padova rigettava queste ultime. 2. - F proponeva appello, invocando l'eguaglianza dei diritti patrimoniali fra azionisti ordinari, privilegiati e di risparmio, e la conseguente necessità di operare una paritaria distribuzione delle azioni da ricevere in cambio da parte dei soci della società incorporata. La Corte di appello di Venezia decideva il gravame con sentenza del 13 maggio 2015, rigettandolo. Negava, in sintesi, la necessità di regolare il rapporto assoggettando le azioni ordinarie e quelle di risparmio al medesimo trattamento;
riteneva che all'adozione di un criterio unitario di valutazione ostasse l'«indiscutibile esistenza di diritti particolari di alcune categorie di azioni, e fra esse, delle azioni di risparmio>>;
in particolare, «in presenza di una condizione differenziale del titolo», sarebbe risultato necessario procedere a rettificare la modalità di computo della partecipazione azionaria basata sulla stima del rapporto esistente tra il valore complessivo del patrimonio della società emittente al numero dei titoli in circolazione al fine di valorizzare e riflettere le diversità di diritti di ciascuna categoria di titoli incorporati», giacché «alla presenza di diversi diritti incorporati nel titolo consegue un diverso valore intrinseco rispecchiato dal diverso prezzo che l'azione può spuntare sul mercato». In tal senso, secondo il giudice distrettuale, risultava essere «del tutto congruente assumere al fine di rappresentare la rispettiva valutazione dei titoli le differenti loro valutazioni espresse dal mercato, quale parametro complementare alle valutazioni patrimoniali e reddituali cui è ispirata la determinazione del rapporto di cambio». 3.-La pronuncia è impugnata per cassazione da F con un ricorso basato su tre motivi. Resiste con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. già Banca Antoniana Veneta. Sono state depositate le memorie ex art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione 1.- 3 degli artt. 2348 c.c. e dell'art. 14 I. n. 216/1974. Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe disatteso la prescrizione in base alla quale le azioni devono essere di eguale valore. Sottolinea, in proposito, che, pur essendo vero che ad azioni di categorie diverse corrispondono diritti diversi, non potrebbe attribuirsi alle azioni un valore differente, stante la loro ontologica essenza di quote di capitale sociale. Col secondo mezzo è denunciata la violazione degli artt. 2350, 2247, 2252, 1372 e 1321 c.c.. La sentenza impugnata è censurata laddove ha finito per escludere che le azioni di risparmio siano rappresentative di una quota astratta del capitale sociale, con ciò negando la possibilità di attribuire alle stesse il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione. Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2501 ter (non dell'art. 2501 bis, come invece indicato, per mero errore, nel ricorso), n. 3, e dell'art. 2247 c.c.. Osserva l'istante che nell'espressione «rapporto di cambio delle azioni», contenuta nella prima delle norme richiamate, il

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