Cass. pen., sez. II, sentenza 20/07/2021, n. 28059

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/07/2021, n. 28059
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28059
Data del deposito : 20 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SHINWARAI ABDUL nato il 04/04/1986 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale M G F, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. RITENUTO IN FATI-0 1. S A ricorre avverso la sentenza in data 20/2/2020 della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza in data 8/7/2019 del Tribunale di Milano riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. e riducendo la pena inflittagli per il reato di tentativo di rapina. Deduce: 1.1. "Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione alla ADJnJ.n_, ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. (56) 628 c.p. in luogo di quella di cui all'art. 610, cod.pen.". Con il primo motivo il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto e sottolinea come la minaccia profferita da S fosse rivolta a ottenere la prestazione di un servizio, per come risulta dall'imputazione, dove è scritto che costringeva la vittima a servirgli del cibo. Da qui la non configurabilità del reato di rapina, perché la minaccia non era intesa a ottenere un bene mobile. 1.2. "Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato risultante dal testo del medesimo, con riferimento al mancato riconoscimento della disciplina di cui all'art. 56, comma 3, cod.pen. (art. 606, lett. e, c.p.p.)". In tal caso si sostiene che la Corte di appello, con motivazione illogica e contraddittoria, ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria. Secondo il ricorrente la mancata consumazione del delitto è dipesa da un'autonoma determinazione volitiva di S e non è stata impedita da fattori esterni, per come emerge dalla dinamica dei fatti.
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