Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2018, n. 27107

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In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2018, n. 27107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27107
Data del deposito : 25 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

T T I R I D E T N E S 25 OTT, 2018 E - I L L O B E AULA 'B' T N E S 27 107/ 18 E - E N O I Z A R Oggetto T REPUBBLICA ITALIANA S I G E R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 2502/2013 Cron. 27107 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. UMBERTO BERRINO Presidente Ud. 03/07/2018 - Consigliere PU Dott. ROBERTO RIVERSO Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Dott. ROBERTO BELLE' Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2502-2013 proposto da: GESTIONE SERVIZI AZIENDALI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 01575210032, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. tempore, DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MASTROLILLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO TRAVERSO, giusta delega in atti;
2018 - ricorrente 2734

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè

contro

EQUITALIA NORD S.P.A. già EQUITALIA NOMOS S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 595/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/07/2012 R.G.N. 410/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato SUSANNA LOLLINI per delega verbale Avvocato CARLO TRAVERSO;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI. R. G. n. 2502/2013 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 595/2012, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale proposta da Gestione Servizi Aziendali s.c. a r.l. nei riguardi dell'I.N.P.S., della società di cartolarizzazione S.C.C.I. s.p.a. e del concessionario della riscossione IA Nomos. La Corte territoriale riteneva che la mancata presentazione telematica dei DM 10 relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2008 da parte della società giustificasse il disconoscimento del diritto agli sgravi contributivi pretesi per i mesi di luglio ed agosto dello stesso anno, avendo poi la ricorrente omesso di attivarsi tempestivamente, alla ricezione delle note di rettifica, al fine di regolarizzare la propria posizione.

2. Avverso la sentenza Gestione Servizi Aziendali ha proposto ricorso per cassazione adducendo cinque motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorsi di I.N.P.S. e S.C.C.I., mentre IA è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente afferma la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 1 comma 1175 L. 296/2006 e della circolare I.N.P.S. n. 51/2008, anche in riferimento all'art. 10 della L. 212/2010 ed all'art. 1175 c.c. per essersi ritenuto che le note di rettifica, pur risultando prive di idonei riferimenti al fine di segnalare l'irregolarità riscontrata dall'I.N.P.S., imponessero alla società, per godere degli sgravi, di rimediare all'omesso invio telematico dei DM 10 entro trenta giorni dalla ricezione delle note stesse. Con il secondo motivo si afferma la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 7, comma 3, del d.m. 24.10.2007 e della circolare I.N.P.S. n. 51/2008, per non essersi ritenuto che la situazione di irregolarità dovesse essere oggetto di regolare contestazione nelle forme previste dal decreto ministeriale, nel caso di specie sostanzialmente non osservate. Il terzo motivo di ricorso introduce invece il tema della violazione del giudicato formatosi inter partes rispetto a fattispecie identica a quella oggetto del contendere, sulla base di pronuncia del Tribunale di Asti favorevole alla società, mai impugnata, questione sulla quale la Corte territoriale aveva omesso completamente di motivare. 3 Roberto Bellè, estensore R. G. n. 2502/2013 Con il

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