Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/2021, n. 25894

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/2021, n. 25894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25894
Data del deposito : 23 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 18308/2017 Numero sezionale 2773/2021 Numero di raccolta generale 25894/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta da Oggetto: conto corrente banca- rio – prelievi non au- torizzati – danni Carlo DE CHIARA - Presidente - Mauro DI MARZIO - Consigliere - Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. - R.G.N. 18308/2017 Antonio Pietro LAMORGESE - Consigliere - Cron. Lunella CARADONNA - Consigliere - UP – 8/06/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18308/2017 R.G. proposto da TT AN, in proprio ed in qualità di titolare della ditta ALGIMEC, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Maria ES Rapisarda, con do- micilio eletto in Roma, corso Trieste, n. 87;
– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del procuratore Marco Minuto, rappre- sentata e difesa dall'Avv. Paolo Guzzetti, con domicilio eletto in Roma, via le di Villa Grazioli, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Benedetto Gargani;
– controricorrente – e OR LU;
– intimata – Numero registro generale 18308/2017 Numero sezionale 2773/2021 Numero di raccolta generale 25894/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1780/17, depositata il 28 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2021 dal Consigliere Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista NARDECCHIA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ri- corso.

FATTI DI CAUSA

1. ES GI, in proprio ed in qualità di titolare della ditta ME, convenne in giudizio UC RE e l'Intesa Sanpaolo S.p.a., per sentirne dichiarare la responsabilità per il prelievo della somma complessiva di Euro 184.000,00 dal conto corrente aziendale, effettuato dalla RE senza auto- rizzazione, con la condanna delle convenute al risarcimento del danno. A sostegno della domanda, espose che, con due moduli prestampati sot- toscritti con firma apocrifa il 20 maggio ed il 14 luglio 2009, la RE, già dipendente della ME, aveva disposto la liquidazione parziale di due po- lizze di assicurazione sulla vita a lui intestate, per un importo complessivo di Euro 450.000,00, chiedendone l'accredito sul conto corrente personale di esso attore;
con due distinti bonifici effettuati anch'essi con firme apocrife l'11 giugno ed il 4 agosto 2009, la donna aveva poi girato l'importo comples- sivo di Euro 445.000,00 sul conto aziendale, dal quale aveva trasferito la somma di Euro 300.000,00 su un altro conto anch'esso intestato all'impresa;
con nove bonifici effettuati tra il 24 giugno ed il 27 agosto 2009, la RE aveva infine trasferito l'importo di Euro 184.000,00 sul proprio conto cor- rente, all'insaputa di esso attore. Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, chiedendo di essere ga- rantita dalla RE in caso di soccombenza. Si costituì inoltre la RE, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

1.1. Con sentenza del 27 ottobre 2014, il Tribunale di Milano accolse la domanda proposta nei confronti della RE, condannandola al pagamento 2 Numero registro generale 18308/2017 Numero sezionale 2773/2021 Numero di raccolta generale 25894/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 della somma di Euro 184.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
escluse invece la responsabilità della Banca, rilevando che i moduli con cui era stata chiesta la liquidazione delle polizze recavano firme autentiche, i bo- nifici erano stati disposti in parte con firme la cui falsità non era rilevabile ictu oculi, in parte mediante il servizio di home banking, con l'utilizzazione di cre- denziali in possesso del titolare, e le operazioni risultavano annotate negli estratti conto inviati all'attore, il quale non aveva sollevato alcuna contesta- zione.

2. L'impugnazione proposta dal GI è stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Milano, che con sentenza del 28 aprile 2017 ha dichiarato assorbito il gravame incidentale proposto dalla Banca. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che la Banca aveva regolarmente comunicato al GI l'avvenuta liquidazione delle polizze di as- sicurazione, con lettere del 1° giugno e del 30 luglio 2009, e l'effettuazione degli ordini di bonifico dal conto personale a quello aziendale, attraverso l'in- vio degli estratti conto periodici, nonché i movimenti disposti mediante il ser- vizio di home banking, attraverso l'invio degli estratti conto all'ME. Rite- nuto pertanto che l'attore fosse stato messo in grado di conoscere tempesti- vamente l'effettuazione sia delle anomale operazioni di smobilizzo degli inve- stimenti, delle quali non si era allarmato per oltre un anno, che dei successivi movimenti bancari, al cui controllo periodico avrebbe dovuto provvedere, svolgendo attività imprenditoriale ed avendo conferito ad una sua dipendente la delega ad operare sui conti aziendali, ha concluso per la riconducibilità della sottrazione alla condotta negligente del GI, affermando l'insussistenza del nesso di causalità con la condotta della Banca.

3. Avverso la predetta sentenza il GI ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. La Banca ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. La RE non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l'inter- vento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. 3 Numero registro generale 18308/2017 Numero sezionale 2773/2021 Numero di raccolta generale 25894/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o

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