Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2023, n. 04596
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBANESE LUIGI nato il 05/07/1976 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L T che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato C D del foro di BENEVENTO in difesa delle parti civili CIRIELLO ROSA, TARANTINO EMILIO, TARANTINO CLAUDIA, TARANTINO MICHELA, RUSSO MASSIMO, RUSSO FEDERICA, RUSSO EMILIO FRANCESCO e RUSSO GIUSEPPE che illustrando le conclusioni insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. Deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. E presente l'avvocato G P in sostituzione dell'avvocato B D del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa della SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A. che illustrando le conclusioni insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 gennaio 2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Benevento con sentenza del 17 novembre 2020 1213 ritenuto A L colpevole del reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione oltre che, unitamente al responsabile civile Cattolica di Assicurazione soc. coop. ad ., al risarcimento del danno morale e materiale alle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede. In base alla ricostruzione offerta dalle sentenze di merito, la sera dell'8 gennaio 2015 verso le ore 18 e 15 A L, alla guida della sua autovettura Passat targata DC237AX, mentre stava percorrendo la SS 90 bis in direzione Foggia all'imbocco dell'uscita di Flumeri, attingeva frontalmente il pedone Trantino Emilio che procedeva sullo stesso lato della strada in direzione opposta che, a causa dei traumi riportati in conseguenza dell'impatto, decedeva. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la condotta di guida imprudente ed imperita dell'Albanese il quale, in violazione del precetto di cui all'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, viaggiava ad una velocità eccessiva in relazione al limite ivi previsto ed in considerazione dell'assenza di illuminazione della strada e dell'ora notturna nonché della propria scelta di accedere allo svincolo per la località Flumeri.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi